N. 1159 ORDINANZA 15 - 29 dicembre 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Impiegati dello Stato - Impiegata coniugata - Quote aggiunta di
 famiglia per figli a carico - Corresponsione - Omessa previsione nel
 caso in cui il coniuge svolga attivita' lavorativa autonoma - Norma
 gia' dichiarata costituzionalmente illegittima sentenza n. 365/1988)
 - Manifesta inammissibilita'.
 (D.L.L. 21 novembre 1945, n. 722, art. 3).
 (Cost., artt. 3, 29 e 37)
(GU n.2 del 11-1-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
    CORASANITI,  prof.  Giuseppe  BORZELLINO,  dott.  Francesco GRECO,
    prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.  Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo
    SPAGNOLI,   prof.   Francesco   Paolo   CASAVOLA,   prof.  Antonio
    BALDASSARRE, prof.
    Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof.
    Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d. leg.vo
 lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a  favore  dei
 dipendenti statali), promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1984
 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Sepe Quarta Cirri  Maria
 Marcella  contro l'I.N.A.M. ed altri, iscritta al n. 124 del registro
 ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  T.A.R.  del  Lazio,  con ordinanza emessa il 24
 gennaio 1984 (pervenuta alla Corte il 22 marzo 1988 - R.O. n. 124 del
 1988),  in  causa  tra Sepe Quarta Cirri Maria Marcella e l'I.N.A.M.,
 diretta ad ottenere, a decorrere dalla entrata in vigore della  legge
 n.  151/1975, le quote di aggiunta di famiglia per i figli minori non
 percepite dal  marito,  siccome  lavoratore  autonomo,  ha  sollevato
 questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 3 del d. leg.vo
 lgt.  21  novembre  1945,  n.722,  e  successive  modificazioni,  per
 violazione  degli  artt.  3,  29  e  37 Cost., per la discriminazione
 operata ai danni della donna lavoratrice coniugata, con prole minore,
 rispetto  al  lavoratore coniugato con figli minori; e per la lesione
 dei principi di parita' di diritti fra tutti i cittadini e in  specie
 tra coniugi, nonche' tra lavoratori di entrambi i sessi;
    Considerato  che  la  questione  e' stata gia' ritenuta fondata da
 questa Corte (sent. n. 365/1988);
      che,  per  effetto  della stessa sentenza, la norma censurata e'
 stata espunta dall'ordinamento guridico;
      che,   quindi,   la   questione   ora  sollevata  va  dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale  dell'art.  3  del  d.  leg.vo  lgt.   21
 novembre   1945,   n.  722  (Provvedimenti  economici  a  favore  dei
 dipendenti statali), sollevata, con riferimento agli artt. 3, 29 e 37
 Cost., dal T.A.R. del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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