N. 1159 ORDINANZA 15 - 29 dicembre 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiegati dello Stato - Impiegata coniugata - Quote aggiunta di famiglia per figli a carico - Corresponsione - Omessa previsione nel caso in cui il coniuge svolga attivita' lavorativa autonoma - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima sentenza n. 365/1988) - Manifesta inammissibilita'. (D.L.L. 21 novembre 1945, n. 722, art. 3). (Cost., artt. 3, 29 e 37)(GU n.2 del 11-1-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d. leg.vo lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali), promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1984 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Sepe Quarta Cirri Maria Marcella contro l'I.N.A.M. ed altri, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il T.A.R. del Lazio, con ordinanza emessa il 24 gennaio 1984 (pervenuta alla Corte il 22 marzo 1988 - R.O. n. 124 del 1988), in causa tra Sepe Quarta Cirri Maria Marcella e l'I.N.A.M., diretta ad ottenere, a decorrere dalla entrata in vigore della legge n. 151/1975, le quote di aggiunta di famiglia per i figli minori non percepite dal marito, siccome lavoratore autonomo, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d. leg.vo lgt. 21 novembre 1945, n.722, e successive modificazioni, per violazione degli artt. 3, 29 e 37 Cost., per la discriminazione operata ai danni della donna lavoratrice coniugata, con prole minore, rispetto al lavoratore coniugato con figli minori; e per la lesione dei principi di parita' di diritti fra tutti i cittadini e in specie tra coniugi, nonche' tra lavoratori di entrambi i sessi; Considerato che la questione e' stata gia' ritenuta fondata da questa Corte (sent. n. 365/1988); che, per effetto della stessa sentenza, la norma censurata e' stata espunta dall'ordinamento guridico; che, quindi, la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d. leg.vo lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali), sollevata, con riferimento agli artt. 3, 29 e 37 Cost., dal T.A.R. del Lazio con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C2024