N. 1160 ORDINANZA 15 - 29 dicembre 1988
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Dipendenti enti locali - Indennita' premio di servizio - Condizioni per il conseguimento - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima sentenza n. 763/1988) - Manifesta inammissibilita'. (Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 2, primo comma, lett. éc). (Cost., art. 3)(GU n.2 del 11-1-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. c, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1982 dal Pretore di Varese nel procedimento civile vertente tra Marchese Achille e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1988. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Varese, con ordinanza emessa il 23 settembre 1982 (R.O. n. 228/1988) nel procedimento civile vertente tra Marchese Achille e INADEL, diretto ad ottenere il pagamento della indennita' premio servizio nonostante le dimissioni intervenute soltanto dopo anni sei, mesi sette e giorni dodici, anziche' dopo venticinque anni, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera c, della legge 8 marzo 1968, n. 152, che esclude il diritto alla predetta indennita' per i dipendenti dimessi dal servizio prima del venticinquesimo anno di anzianita', in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparita' di trattamento che si verifica nei confronti di altri dipendenti pubblici che hanno diritto alla indennita' di fine rapporto dopo un anno di iscrizione all'apposito fondo; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la infondatezza della questione; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 763 del 1988, ha gia' dichiarato la norma ora censurata costituzionalmente illegittima; che, quindi, la questione ora sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, siccome la detta norma e' ormai espunta dall'ordinamento giuridico; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. c, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Varese con la ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C2025