N. 1163 ORDINANZA 15 - 29 dicembre 1988

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Ordinamento penitenziario - Permessi-premio - Provvedimenti relativi
 del magistrato di sorveglianza - Non ricorribilita' per cassazione -
 Natura amministrativa - Manifesta inammissibilita'.
 (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-ter, quinto comma, introdotto
 dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).
 (Cost., art. 27)
(GU n.2 del 11-1-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
    BORZELLINO,  dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 30-ter, quinto
 comma, della legge 26 luglio 1975,  n.  354  (Norme  sull'ordinamento
 penitenziario  e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
 della liberta'), promosso con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  il  13  ottobre  1987  dal  Tribunale  di
 sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza  relativo  a
 Sollazzo  Rosario,  iscritta  al n. 145 del registro ordinanze 1988 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  17,  prima
 serie speciale, dell'anno 1988;
      2)  ordinanza  emessa  il  13  ottobre  1987  dal  Tribunale  di
 sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza  relativo  a
 Castelli  Carlo,  iscritta  al  n.  146 del registro ordinanze 1988 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  17,  prima
 serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il Tribunale di sorveglianza di Brescia, chiamato a
 decidere  su  due  reclami  avanzati  nei  confronti  di  altrettanti
 provvedimenti  del Magistrato di sorveglianza di Mantova, con i quali
 erano state rigettate le istanze di concessione di un permesso-premio
 proposte  dai  condannati  Sollazzo Rosario e Castelli Carlo, ha, con
 due ordinanze emesse il 13 ottobre 1987,  sollevato,  in  riferimento
 all'art.  27  della Costituzione, questione di legittimita' dell'art.
 30- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354,  introdotto  dall'art.  9
 della  legge  10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui prevede che
 "anche" ai "detenuti imputati per un delitto commesso in carcere  sia
 negato il beneficio del permesso premiale";
      e  che  nel secondo dei due giudizi e' intervenuto il Presidente
 del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 Generale  dello  Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non
 fondata;
    Considerato  che  la  giurisprudenza  della  Corte di cassazione -
 adottando la linea interpretativa seguita a  proposito  dei  permessi
 previsti dall'art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, linea tanto
 piu' riferibile ai permessi previsti dall'art. 30- ter  della  stessa
 legge  n.  354  del  1975,  essendo  stata  per questi "ulteriormente
 accentuata"  dal  legislatore  la  "struttura  amministrativa"  della
 procedura   -   appare  costante  nel  senso  che  il  provvedimento,
 pronunciato dal tribunale di sorveglianza in sede di reclamo  avverso
 il   diniego  di  un  permesso-premio  da  parte  del  magistrato  di
 sorveglianza, non e' ricorribile per cassazione, in  quanto  "rientra
 fra  quelli  volti  a regolare la vita di relazione all'interno degli
 stabilimenti carcerari  e  si  differenzia  da  quelli  destinati  ad
 incidere  in  modo  sostanziale  sugli  effetti  e  sulla  durata del
 rapporto instauratosi con l'inizio della esecuzione della  pena",  di
 modo  che il relativo procedimento si configura "come un procedimento
 de plano con caratteristiche ben diverse da  quelle  delle  procedure
 giurisdizionalizzate";
      e  che,  pertanto,  il  tribunale  di  sorveglianza  non  e'  da
 ritenersi  legittimato  a   sollevare   questioni   di   legittimita'
 costituzionale   nel   corso   di   procedimenti  del  genere  (cfr.,
 anteriormente alla legge 10 ottobre 1986, n. 663, sentenze n. 87  del
 1978 e n. 103 del 1984, ordinanza n. 166 del 1984);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art.  30-ter,  quinto  comma,  della
 legge  26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
 sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'),
 introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche
 alla legge sull'ordinamento penitenziario e  sulla  esecuzione  delle
 misure   privative   e  limitative  della  liberta'),  sollevata,  in
 riferimento  all'art.  27  della  Costituzione,  dal   Tribunale   di
 sorveglianza di Brescia con due ordinanze del 13 ottobre 1987.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C2028