DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1988, n. 34 

  Variazione   dell'indennita'   di  trasferta  dovuta  agli
ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari.
(GU n.37 del 15-2-1988)
 
 Vigente al: 1-3-1988  
 

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,
n. 1229, e successive modificazioni.
  Visto  l'art.  1, ultimo comma, della legge 26 luglio 1984, n. 407,
che attribuisce la facolta' di variare l'importo della indennita'  di
trasferta  spettante  agli  ufficiali  giudiziari  ed  agli  aiutanti
ufficiali giudiziari stabilita nel primo comma dello stesso  articolo
tenendo  conto  delle modificazioni, accertate dall'Istituto centrale
di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le  famiglie  di
operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente;
  Vista  la  nota  dell'Istituto  centrale  di  statistica  in data 9
settembre 1987 che individua nel + 20,2%  la  variazione  percentuale
verificatasi nel triennio agosto 1984-agosto 1987;
  Sentiti   i   rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali  del
personale;
  Sulla  proposta  del Ministro di grazia e giustizia di concerto con
il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
  La  indennita'  di  trasferta  dovuta  all'ufficiale giudiziario ed
all'aiutante  ufficiale  giudiziario,  prevista  dall'art.  133   del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
come modificato dall'art. 1 della citata legge  26  luglio  1984,  n.
407, e' stabilita nella seguente misura:
    a) fino a sei chilometri: L. 1.800;
    b) fino a dodici chilometri: L. 3.300;
    c) fino a diciotto chilometri: L. 4.500;
    d)  oltre  i  diciotto  chilometri,  per  ogni  percorso  di  sei
chilometri o di frazione  superiore  a  tre  chilometri  di  percorso
successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di L. 950.
  La  indennita'  di  trasferta  dovuta  all'ufficiale giudiziario ed
all'aiutante  ufficiale  giudiziario  in  materia  penale,   prevista
dall'art.  142,  quinto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, nel testo modificato  dall'art.
3  della  legge  26  luglio  1984, n. 407, e' corrisposta dallo Stato
forfettariamente per ciascun atto nella misura di L. 480 compresa  la
maggiorazione  per  l'urgenza;  se  la trasferta supera, fra andata e
ritorno, la distanza di  dieci  chilometri  o  di  venti  chilometri,
l'indennita' e' corrisposta dallo Stato, rispettivamente, nella somma
di L. 1.200 e di L. 1.800.
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  primo giorno del mese
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 7 gennaio 1988
                               COSSIGA
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e
                                  giustizia
                                  AMATO, Ministro del tesoro
                                  SANTUZ, Ministro per la funzione
                                  pubblica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 febbraio 1988
  Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 9
AVVERTENZA:
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge  modificate  o
alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.