DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1988, n. 34
Variazione dell'indennita' di trasferta dovuta agli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari.(GU n.37 del 15-2-1988)
Vigente al: 1-3-1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni. Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 26 luglio 1984, n. 407, che attribuisce la facolta' di variare l'importo della indennita' di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari stabilita nel primo comma dello stesso articolo tenendo conto delle modificazioni, accertate dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente; Vista la nota dell'Istituto centrale di statistica in data 9 settembre 1987 che individua nel + 20,2% la variazione percentuale verificatasi nel triennio agosto 1984-agosto 1987; Sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica; E M A N A il seguente decreto: La indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario ed all'aiutante ufficiale giudiziario, prevista dall'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dall'art. 1 della citata legge 26 luglio 1984, n. 407, e' stabilita nella seguente misura: a) fino a sei chilometri: L. 1.800; b) fino a dodici chilometri: L. 3.300; c) fino a diciotto chilometri: L. 4.500; d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di L. 950. La indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario ed all'aiutante ufficiale giudiziario in materia penale, prevista dall'art. 142, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 26 luglio 1984, n. 407, e' corrisposta dallo Stato forfettariamente per ciascun atto nella misura di L. 480 compresa la maggiorazione per l'urgenza; se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennita' e' corrisposta dallo Stato, rispettivamente, nella somma di L. 1.200 e di L. 1.800. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 gennaio 1988 COSSIGA VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia AMATO, Ministro del tesoro SANTUZ, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 febbraio 1988 Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 9 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.