MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 febbraio 1988, n. 56 

  Ulteriore  rinvio dei termini per la riscossione, da parte
della  camera  di  commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura di Caltanissetta, del diritto annuale per l'anno
1987 a carico di  tutte  le  ditte  che  svolgono  attivita'
economica  iscritte  o  annotate  nel  registro  delle ditte
tenuto da detta camera.
(GU n.53 del 4-3-1988)
 
 Vigente al: 19-3-1988  
 

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  34  del  decreto-legge  22  dicembre  1981,  n. 786,
convertito nella legge 26 febbraio  1982,  n.  51,  con  il  quale  a
decorrere  dall'anno  1982  e'  stato  istituito un diritto annuale a
favore  delle  camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura  e  sono  stati individuati i soggetti tenuti al relativo
pagamento;
  Visto  il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 28 agosto 1987,
n. 357, convertito nella legge 26 ottobre 1987, n.  435, secondo  cui
i  criteri  e  le  modalita'  della riscossione di detto diritto sono
stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, con cui
sono  stati  stabiliti  detti  criteri  e  dette  modalita'   ed   in
particolare il secondo comma dell'art. 3 dello stesso con cui, per la
camera di commercio di Caltanissetta, il termine per l'emissione  del
relativo bollettino di conto corrente postale ed il termine entro cui
i soggetti obbligati nei  confronti  della  stessa  avrebbero  dovuto
provvedere  al  pagamento del diritto annuale erano stati posticipati
rispettivamente al 15 novembre 1987 ed al 15 dicembre 1987;
  Visto  il  telex  n.  16460  dell'11  dicembre 1987 della camera di
commercio di Caltanissetta volto  ad  ottenere  un  ulteriore  rinvio
delle  operazioni  di esazione del diritto annuale per l'anno 1987 in
relazione dell'asserita  impossibilita'  di  rispettare  il  predetto
termine  di  emissione  a causa del protrarsi dei lavori di revisione
dell'elenco dei soggetti obbligati;
  Tenuto  conto  che  la  mancata  emissione  dei bollettini di conto
corrente postale da parte della camera di commercio di  Caltanissetta
ha  comportato l'impossibilita' del rispetto del termine di pagamento
per i soggetti obbligati;
  Ritenuto  pertanto  di  dover  necessariamente prorogare i suddetti
termini;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1. Limitatamente alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Caltanissetta ed ai soggetti tenuti al  pagamento  del
diritto  annuale  a  favore della stessa, i termini di cui al secondo
comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407,
entro  cui  deve  provvedersi  all'emissione  dei bollettini di conto
corrente  postale  ed  al  pagamento   del   diritto   annuale   sono
ulteriormente   posticipati,   per  l'esazione  del  diritto  annuale
relativamente all'anno 1987, rispettivamente al 16 marzo 1988  ed  al
15 aprile 1988.
  2.  I  soggetti di cui al comma precedente che non abbiano ricevuto
detto bollettino entro il 5 aprile 1988  sono  tenuti  ad  acquisirne
copia presso la predetta camera di commercio.
  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 9 febbraio 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitarne la lettura delle
          disposizioni  di  legge qui modificate, delle quali restano
          invariati il valore e l'efficacia.