Ulteriore rinvio dei termini per la riscossione, da parte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta, del diritto annuale per l'anno 1987 a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economica iscritte o annotate nel registro delle ditte tenuto da detta camera.(GU n.53 del 4-3-1988)
Vigente al: 19-3-1988
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, con il quale a decorrere dall'anno 1982 e' stato istituito un diritto annuale a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono stati individuati i soggetti tenuti al relativo pagamento; Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito nella legge 26 ottobre 1987, n. 435, secondo cui i criteri e le modalita' della riscossione di detto diritto sono stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, con cui sono stati stabiliti detti criteri e dette modalita' ed in particolare il secondo comma dell'art. 3 dello stesso con cui, per la camera di commercio di Caltanissetta, il termine per l'emissione del relativo bollettino di conto corrente postale ed il termine entro cui i soggetti obbligati nei confronti della stessa avrebbero dovuto provvedere al pagamento del diritto annuale erano stati posticipati rispettivamente al 15 novembre 1987 ed al 15 dicembre 1987; Visto il telex n. 16460 dell'11 dicembre 1987 della camera di commercio di Caltanissetta volto ad ottenere un ulteriore rinvio delle operazioni di esazione del diritto annuale per l'anno 1987 in relazione dell'asserita impossibilita' di rispettare il predetto termine di emissione a causa del protrarsi dei lavori di revisione dell'elenco dei soggetti obbligati; Tenuto conto che la mancata emissione dei bollettini di conto corrente postale da parte della camera di commercio di Caltanissetta ha comportato l'impossibilita' del rispetto del termine di pagamento per i soggetti obbligati; Ritenuto pertanto di dover necessariamente prorogare i suddetti termini; Decreta: Art. 1. 1. Limitatamente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta ed ai soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale a favore della stessa, i termini di cui al secondo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, entro cui deve provvedersi all'emissione dei bollettini di conto corrente postale ed al pagamento del diritto annuale sono ulteriormente posticipati, per l'esazione del diritto annuale relativamente all'anno 1987, rispettivamente al 16 marzo 1988 ed al 15 aprile 1988. 2. I soggetti di cui al comma precedente che non abbiano ricevuto detto bollettino entro il 5 aprile 1988 sono tenuti ad acquisirne copia presso la predetta camera di commercio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 9 febbraio 1988 Il Ministro: BATTAGLIA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitarne la lettura delle disposizioni di legge qui modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.