Determinazione del peso massimo rimorchiabile.(GU n.63 del 16-3-1988)
Vigente al: 31-3-1988
IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale) e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale); Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 38, art. 13, che consente di modificare mediante decreto del Ministro dei trasporti taluni articoli del suddetto regolamento; Visto il proprio decreto ministeriale 14 ottobre 1987, n. 437, col quale, in forza della suddetta legge n. 38, e' stato modificato l'art. 221 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420; Rilevata la necessita', in relazione alla predetta modifica, di adeguare anche l'art. 258, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, per quanto riguarda il rapporto potenza/massa; Visto che il suddetto art. 258 rientra fra quelli modificabili mediante decreto del Ministro dei trasporti; Decreta: Art. 1. L'art. 258 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e' sostituito dal seguente: "Le prove per la determinazione del peso rimorchiabile, da effettuarsi a pieno carico, sono dirette ad accertare: che il complesso dei veicoli possa avviarsi su pendenza non inferiore all'8%; che il complesso dei veicoli possa marciare ad una velocita' che non differisca piu' del 10% dalla velocita' corrispondente al numero di giri di potenza massima del motore, con il rapporto piu' elevato della trasmissione, su pendenza non inferiore all'1%; l'accertamento puo' essere effettuato verificando che l'accelerazione media su strada piana non sia inferiore a 0,1 m/sec(Elevato al Quadrato), nel campo di utilizzazione del rapporto piu' alto, fra i regimi di coppia massima e di potenza massima; questa prova non si effettua nel caso degli autotreni, degli autoarticolati e degli autosnodati per i quali sia verificato che il rapporto tra la potenza massima del motore e la massa complessiva del complesso non sia inferiore a 5,88 kW/t (8 CV/t)". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 26 febbraio 1988 Il Ministro: MANNINO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI N O T E AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 13 della legge n. 38/1982 (Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli, nonche' alla legge 27 novembre 1980, n. 815), e' il seguente: "Art. 13. - Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce la procedura per l'adeguamento dei veicoli in circolazione alle norme contenute nella presente legge ed a quelle contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, dettando in particolare le disposizioni, i criteri ed i termini per l'annullamento sui documenti di circolazione dei pesi eccedenti i limiti fissati nell'articolo 33. Il Ministro dei trasporti stabilisce altresi' con propri decreti le specifiche tecniche e funzionali nonche' le procedure necessarie in applicazione degli articoli 2, 3, 4, 9 e 10 della presente legge. Il Ministro dei trasporti e' autorizzato a istituire uffici della Direzione generale della motorizzazione civile ai valichi di confine per i controlli di legge. Il Ministro dei trasporti e' altresi' autorizzato a modificare con propri decreti gli articoli 221, 225, 226, 233, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 257, 258, 261, 262, 266, 267, 312, 339 e 344 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, adeguandoli alle norme della presente legge, della legge 5 maggio 1976, n. 313, ed a quelle contenute nelle direttive comunitarie o nei regolamenti internazionali". - Il testo dell'art. 221 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1959, come modificato dal decreto ministeriale n. 437/1987, e' il seguente: "Art. 221 (Verifiche e prove). - Le verifiche e prove di omologazione del veicolo riguardano: 1) controllo della conformita' dell'esemplare presentato alle caratteristiche risultanti dalla documentazione; 2) verifica della corrispondenza a quanto disposto per ciascuna categoria di veicoli; 3) verifica che le parti a sbalzo rispetto agli assi si trovino, col veicolo a pieno carico, al di sopra di un piano inclinato di 7 gradi sull'orizzontale e passante per i centri delle aree di appoggio sul terreno delle ruote piu' prossime; lo sbalzo anteriore non deve eccedere la meta' del passo e lo sbalzo posteriore non deve eccedere il 60% del passo. Per gli autoveicoli ed i rimorchi per uso speciale o per trasporti specifici potranno essere consentiti sbalzi superiori, purche' autorizzati dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Si intende per passo di un veicolo a 2 assi la distanza tra i centri degli assi, con veicolo a pieno carico. Nei veicoli a tre o piu' assi s'intende per passo la distanza tra l'asse o la mezzeria degli assi anteriori e l'asse o la mezzeria degli assi posteriori, con veicolo a pieno carico. Lo sbalzo si misura a partire dall'asse estremo; 4) verifica in marcia dell'inscrivibilita' degli autoveicoli isolati e dei complessi in una fascia di ingombro conforme a tabelle di unificazione a carattere definitivo e determinazione del diametro minimo di volta dei veicoli a motore isolati; 5) verifica delle carrozzerie dei veicoli adibiti ad uso pubblico per trasporto di persone per la conformita' alle prescrizioni del Ministero dei trasporti; 6) accertamento del numero dei posti verificando che siano disponibili: per il conducente almeno 60 cm, con centro in corrispondenza del piantone di sterzo o dell'asse del manubrio, per ogni altra persona 40 cm; e sui veicoli adibiti ad uso pubblico per trasporto di persone, per ogni persona, 45 cm; 7) verifica dei dispositivi di frenatura prescritti, sia per il veicolo isolato, sia per il veicolo accoppiato al rimorchio, se previsto; 8) verifica in piano dei pesi, a vuoto e a pieno carico, e della relativa distribuzione sugli assi o gruppi di assi; 9) verifica della compatibilita' dei pneumatici; 10) verifica della velocita' massima; 11) determinazione del consumo di combustibile in base alle norme CEE, se applicabili, ovvero in base a tabelle di unificazione a carattere definitivo; 12) prova di accelerazione in piano con partenza da fermo sul percorso di 1 km; 13) accertamento dello spunto in salita sulla pendenza del 16% per il veicolo isolato e dell'8% per gli autotreni, autoarticolati e autosnodati, in conformita' a quanto eventualmente prescritto da tabelle di unificazione a carattere definitivo; 14) accertamento che il rapporto tra la potenza massima del motore e la massa complessiva dell'autoveicolo e/o del complesso di veicoli sia non inferiore al limite stabilito dalle norme vigenti per la categoria alla quale il veicolo appartiene; 15) rilevamento del livello sonoro; 16) accertamento della potenza massima del motore; 17) verifica dell'installazione e del funzionamento dei dispositivi prescritti; 18) accertamento dell'intervenuta approvazione dei dispositivi, se richiesta; 19) accertamento dell'esistenza sui motocicli di attrezzature idonee a consentire la presenza a bordo di un casco protettivo di tipo adeguato per il conducente ed il passeggero, ove ricorre. Le prove e verifiche di cui ai punti 10), 11) e 12) si effettuano sul veicolo a motore isolato o sull'autoarticolato. Per l'omologazione di veicoli sprovvisti di carrozzeria (autotelai cabinati, telai montati per rimorchio o semirimorchio), le verifiche e prove di omologazione si effettuano tenendo conto delle dimensioni massime della carrozzeria preventivamente definite dal costruttore (dimensioni di carrozzabilita'). La metodologia di prova e le eventuali prescrizioni integrative non previste da norme CEE potranno essere stabilite in tabelle di unificazione a carattere definitivo".