LEGGE 16 marzo 1988, n. 91 

  Sanatoria  dei  decreti-legge 15 giugno 1987, n. 231, e 12
agosto 1987, n. 340, recanti disposizioni per assicurare  il
regolare   svolgimento  di  scrutini  ed  esami  per  l'anno
scolastico 1986-87, non convertiti in legge.
(GU n.69 del 23-3-1988)
 
 Vigente al: 24-3-1988  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Sono  convalidate le operazioni inerenti alle valutazioni, agli
scrutini e agli esami svolti nelle scuole ed istituti  di  istruzione
di  ogni  ordine  e grado nell'anno scolastico 1986-87 sulla base dei
decreti-legge 15 giugno 1987, n. 231, e 12 agosto 1987, n. 340.  Sono
altresi'  fatti  salvi  gli  effetti prodotti ed i rapporti giuridici
sorti sulla base dei medesimi decreti-legge.
 2.  La  presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 16 marzo 1988
                               COSSIGA
   GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
   GALLONI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
   Il  testo  della  nota  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge  alle  quali  e'
operato  il  rinvio,  delle  quali  restano  invariati  il  valore  e
l'efficacia.