Modificazioni al regolamento dell'attivita' statutaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti.(GU n.82 del 8-4-1988)
Vigente al: 23-4-1988
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233; Visto l'art. 7 dello statuto dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (E.N P.A.F.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1976, n. 175; Visto il regolamento dell'attivita' statutaria dell'E.N P.A.F., approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1977, e successive modificazioni approvate con i decreti ministeriali 4 febbraio 1980, 12 ottobre 1981, 28 ottobre 1981, 27 aprile 1984, 8 giugno 1984, 7 novembre 1984 e 24 gennaio 1986; Viste le delibere numeri 3 e 4 del 28 giugno 1987 e n. 7 del 20 dicembre 1987 con le quali il consiglio nazionale dell'E.N P.A.F., ha modificato gli articoli 7, 9, 10, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 25 e 26 del regolamento anzidetto; Ritenuto opportuno approvare le suddette modifiche regolamentari; Decreta: Sono approvate le sottoindicate modifiche al regolamento dell'attivita' statutaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (E.N P.A.F.), adottate dal consiglio nazionale dell'Ente stesso con le delibere numeri 3 e 4 del 28 giugno 1987 e n. 7 del 20 dicembre 1987: A) gli articoli 7, 9, 10 e 14 del regolamento dell'attivita' statutaria dell'E.N P.A.F. sono sostituiti con i seguenti: "Art. 7. - L'importo annuo della pensione base diretta spettante dal 1 gennaio 1988 e' pari a lire: a) 249.262 per ciascuno dei primi quindici anni di contribuzione, salvo la eventuale riduzione di cui all'art. 21; b) 175.960 per ciascun anno di iscrizione e contribuzione successivo al sedicesimo, salvo la eventuale riduzione di cui all'art. 21; c) 58.655 per ciascun anno di contribuzione versato a titolo di riscatto aggiuntivo in base alla norma in vigore sino al 30 giugno 1973. L'importo annuo della pensione base diretta di cui al punto a) che precede, non puo' essere inferiore a L. 3.738.930 salvo la eventuale riduzione di cui all'art. 21". "Art. 9. - La pensione di anzianita', determinata in base alle norme del precedente art. 7, si consegue dall'assicurato che possa far valere almeno 35 anni di iscrizione e contribuzione effettive. Eventuali quote contributive annuali e valori di riscatto a qualsiasi titolo versati dopo il pensionamento per anzianita' non determinano aumento del trattamento pensionistico liquidato. La pensione di anzianita' non e' convertibile in pensione di vecchiaia. In via transitoria, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1993, la pensione di anzianita' si consegue: nel 1988 e nel 1989 con almeno 32 anni di iscrizione e contribuzione effettivi e tre anni di studi universitari riscattati; nel 1990 e nel 1991 con almeno 33 anni di iscrizione e contribuzione effettivi e due anni di studi universitari riscattati; nel 1992 e nel 1993 con almeno 34 anni di iscrizione e contribuzione effettivi ed un anno di studi universitari riscattato. I supplementi di pensione derivanti da anni di studi universitari riscattati entro il 31 dicembre 1987 e non utilizzati ai fini del conseguimento della pensione di anzianita', sono maggiorati del 100 per cento". "Art. 10. - Il pensionato per vecchiaia che possa far valere periodi di contribuzione alla previdenza, successivi alla data del pensionamento e sempreche' abbia maturato anzianita' di iscrizione e contribuzione effettive non inferiori a quindici anni, ha diritto ad una rivalutazione automatica del trattamento per ogni anno di contribuzione successivo al quindicesimo. Il supplemento di pensione nella misura stabilita dal punto b) del precedente art. 7, decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la contribuzione. Per gli iscritti titolari di pensione di vecchiaia alla data del 31 dicembre 1987 che abbiano gia' raggiunto o superato il limite delle 40 annualita', i supplementi di pensione previsti dal presente articolo derivano esclusivamente dalle contribuzioni successive alla data suindicata". "Art. 14. - La pensione di invalidita' e' concessa previa visita fiscale disposta dall'Ente. La corresponsione della pensione e' subordinata alla cessazione di qualsiasi attivita' lavorativa autonoma o subordinata. Nel caso in cui il pensionato riprenda a svolgere attivita' lavorativa la pensione di invalidita' e' revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui tale situazione si verifica. L'Ente dispone periodici controlli sanitari per accertare la permanenza del diritto alla pensione di invalidita'". B) Agli articoli 16, 19, 20, 21, 22, 25 e 26 del regolamento dell'attivita' statutaria dell'E.N P.A.F. sono apportate le modifiche di seguito indicate per ciascuno di essi: Art. 16: Il terzo comma e' sostituito dal seguente: "I contributi versati dal sedicesimo anno in poi determinano una rivalutazione automatica del trattamento per ogni anno successivo al quindicesimo; il supplemento di pensione, nella misura stabilita dal punto b) del precedente art. 7, decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quallo cui si riferisce la contribuzione". Art. 19: Il primo comma e' soppresso. Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "A partire dal 1 dicembre 1981, per ogni annualita' di contribuzione alla pensione base effettiva antecedente al pensionamento e per ogni annualita' riscattata ai fini della pensione base medesima purche' le annualita' stesse non risultino coperte da altra forma obbligatoria di previdenza per invalidita', vecchiaia e superstiti, e' corrisposto un assegno integrativo consistente in una maggiorazione pari all'1% della pensione globale spettante". Dopo i primi due commi e' aggiunto il seguente comma: "Il diritto all'assegno integrativo e' subordinato all'esercizio per almeno 15 anni di attivita' professionale in farmacia o in una delle attivita' professionali espressamente previste dall'art. 7 della legge n. 475/68". L'ultimo comma e' abrogato. Art. 20: Il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Gli anni riscattati ai sensi del primo comma del presente articolo, fino ad un massimo di quattro, determinano un supplemento di pensione per ciascun anno riscattato, nella misura stabilita dal punto b) del precedente art. 7". Art. 21: Il primo comma e' sostituito dal seguente: "Qualora l'iscritto all'Ente sia soggetto per legge all'assicurazione generale obbligatoria o ad altra forma di previdenza sostitutiva, esclusiva od esonerativa dell'assicurazione predetta, la misura delle prestazioni e del contributo previdenziale, puo' essere ridotta del 33,33% o del 50% o del 66,66% limitatamente ai periodi di iscrizione alle previdenze predette, ferme restando le altre modalita' del presente regolamento". Art. 22: Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il reintegro di cui sopra si compie mediante il versamento di un importo, per ogni anno da reintegrare, determinato in base all'eta' in anni compiuti alla data di presentazione della domanda moltiplicando l'importo annuo pro tempore di cui al punto b) dell'art. 7 per i coefficienti riportati nelle tabelle seguenti; l'importo da versare e' arrotondato, per accesso o per difetto, alle 10.000 lire piu' vicine: Coefficiente di reintegro per quote ridotte E t a' del 33,33% --- --- fino a 39 anni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,67 da 40 a 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,67 da 45 a 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,54 da 53 a 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,51 da 60 a 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,01 da 65 a 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,11 da 70 ed oltre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,17 Coefficiente di reintegro per quote ridotte E t a' del 50% --- --- fino a 39 anni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 da 40 a 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,01 da 45 a 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,31 da 53 a 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,77 da 60 a 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,02 da 65 a 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,66 da 70 ed oltre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,26 Coefficiente di reintegro per quote ridotte E t a' del 66,66% --- --- fino a 39 anni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,34 da 40 a 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,35 da 45 a 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,09 da 53 a 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,03 da 60 a 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,03 da 65 a 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,22 da 70 ed oltre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,35 Dopo i primi due commi e' aggiunto il seguente comma: "In ogni caso l'importo da reintegrare non puo' essere inferiore alla differenza fra quanto versato e l'importo del contributo previdenziale intero vigente al momento della richiesta di reintegro". Art. 25: Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "L'importo della pensione aggiuntiva diretta e' calcolato: nella misura di cui al punto a) dell'art. 7, per ciascuno dei primi quindici anni di iscrizione e contribuzione alla previdenza aggiuntiva; nella misura di cui al punto b) dell'art. 7, per ciascun anno di iscrizione e contribuzione alla previdenza aggiuntiva successivo al sedicesimo". Art. 26: Dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente comma: "In ogni caso l'importo relativo ad ogni annualita' da riscattare di cui al primo e terzo comma non puo' essere inferiore al contributo della pensione aggiuntiva vigente al momento della domanda di riscatto". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 8 marzo 1988 p. Il Ministro: FOTI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI