COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 24 marzo 1988, n. 181 

  Legge  1›  marzo  1986,  n.  64  -  Primo piano annuale di
attuazione Contrattazione programmata - Coordinamento  delle
agevolazioni finanziarie.
(GU n.130 del 4-6-1988)
 
 Vigente al: 19-6-1988  
 

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                         PER IL COORDINAMENTO
                      DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Visto  l'art.  1  della legge 1› marzo 1986, n. 64, (pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  61  del  14  marzo
1986)  che  stabilisce tra l'altro che le attivita' e iniziative, con
particolare riguardo alle produzioni sostitutive  di  importazioni  e
alle  innovazioni che concorrono al risanamento, all'ammodernamento e
all'espansione  dell'apparato   produttivo,   all'accrescimento   dei
livelli  di  produttivita'  economica  e al riequilibrio territoriale
interno, possono rientrare nell'intervento  straordinario  ed  essere
finanziate  o  agevolate  in  esecuzione  del  programma triennale di
sviluppo;
  Visto  l'art. 9 della citata legge 1› marzo 1986, n. 64 (pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14  marzo
1986)  che  pone  tra  gli  obiettivi  della politica industriale nel
Mezzogiorno ammodernare e qualificare l'apparato  produttivo,  dotare
il  sistema  delle  imprese  ed  il  territorio  di  una  moderna  ed
efficiente rete di servizi nonche' di centri di ricerca, contenere  i
consumi energetici e favorire l'occupazione;
  Visto   il   programma  triennale  di  intervento  nel  Mezzogiorno
approvato dal CIPE con delibera del 10 luglio 1985 (pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  183 del 5 agosto 1985) che colloca al centro
dello sviluppo  l'innovazione  come  agente  di  modernizzazione  dei
processi  organizzativi,  gestionali  e  tecnici e come condizione di
espansione di nuove linee di attivita' produttive;
  Visto il primo piano annuale di attuazione del programma triennale,
approvato con delibera CIPE del  29  dicembre  1986  (pubblicata  nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio
1987) che con riferimento agli interventi a sostegno dell'innovazione
elabora  un  disegno  strategico  di  mobilitazione dei grandi gruppi
industriali  organizzatori   della   domanda   tecnologica   per   la
predisposizione  di  piani  progettuali  che,  collegando  ricerca ed
investimenti produttivi, possono spostare nel sud il  baricentro  del
sistema  scientifico  e  tecnologico-industriale,  con  la  finalita'
ultima di espandere la capacita' produttiva nel Mezzogiorno;
 Vista  la  delibera  CIPI  del  16  luglio  1986,  (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192  del  20  agosto  1986)  che  introduce  la
contrattazione  programmata  al fine del piu' efficace coinvolgimento
dei grandi  gruppi  industriali  nazionali  ed  internazionali  nella
realizzazione delle azioni integrate previste dal programma triennale
e considerata l'esigenza di mobilitare verso le  regioni  meridionali
tecnologie,  capitali e risorse per inserire nel tessuto economico la
presenza  di  grandi  imprenditori  capaci  di  realizzare  nuovi  ed
articolati complessi produttivi d'avanguardia collegati ad iniziative
avanzate di ricerca e sviluppo;
  Tenuto  conto  che  il  primo piano annuale di attuazione indica la
contrattazione programmata come strumento normativo-quadro  regolante
impegni  assunti  dall'intervento pubblico e dalla componente privata
individuata nei grandi gruppi industriali a  rilevanza  nazionale  ed
internazionale;
  Considerata  inoltre  l'esigenza  di  valorizzare ed utilizzare nel
modo migliore gli interventi  organici  di  contesto  (infrastrutture
generali   e  tecnologiche)  al  fine  di  ammodernare  ed  espandere
l'apparato produttivo;
  Attesa  la  necessita'  di disciplinare la manovra coordinata delle
agevolazioni   finanziarie   nel   quadro   delle   procedure   della
contrattazione  programmata  gia'  stabilite dal CIPE nel primo piano
annuale di attuazione;
  Visto  l'art.  1,  lettera  d),  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 411/1986,  relativo  all'approvazione  dell'elenco  dei
decreti e degli altri atti da inserire nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 1, primo
e quarto comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839;
                              Delibera:
  Alle  iniziative  che  fanno  parte  del piano progettuale proposto
nell'ambito delle procedure  della  contrattazione  programmata  sono
riconoscibili  le  agevolazioni  finanziarie previste dalla normativa
vigente secondo la diversa tipologia delle iniziative e inoltre:
   1) possono essere ammesse agli incentivi le iniziative relative ad
attivita'  produttive  non  rientranti   nei   comparti   agevolabili
individuati  dal  CIPI  con  delibera  del  16  luglio  1986, purche'
esistano strette connessioni di  operativita'  del  progetto  con  lo
svolgimento e le finalita' generali dell'intero piano progettuale;
   2) alle iniziative industriali e ai centri di ricerca (art. 70 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) puo' essere
riconosciuta  la  maggiorazione  di 1/5 del contributo per settore da
sviluppare prioritariamente anche per  attivita'  diverse  da  quelle
individuate  dal CIPI con delibera del 16 luglio 1986, sempre che gli
investimenti  presentino  caratteristiche  di  particolare  rilevanza
tecnologica  e  i  centri  di ricerca siano correlati con progetti di
ricerca tali da poter essere considerati complessivamente prioritari;
  3)  puo'  essere applicato il meccanismo di incentivazione previsto
dall'art. 11 della  legge  1›  marzo  1986,  n.  64  (pubblicata  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 61 del 14 marzo
1986) per le iniziative sostitutive, anche in presenza di  interventi
che   consentano,   attraverso   nuove   produzioni   o  una  diversa
organizzazione produttiva, il mantenimento dei livelli  occupazionali
riassorbendo le eccedenze di manodopera derivanti da crisi settoriali
di fatto che hanno messo,  o  sono  in  procinto  di  mettere,  fuori
produzione  uno  o piu' prodotti e sempre che gli investimenti, anche
se localizzati in aree diverse  da  quelle  caretterizzate  da  gravi
fenomeni  di  disoccupazione  indicate  dal  primo  piano  annuale di
attuazione, rispondano alla logica  unitaria  del  piano  progettuale
proposto;
   4)  ferme  restando  le procedure vigenti per la concessione delle
agevolazioni finanziarie, il CIPI con la deliberazione del  contratto
di programma determina l'ammissibilita' alle agevolazioni di tutte le
iniziative che fanno parte del piano progettuale.
  La  presente  delibera,  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserita  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare.
   Roma, addi' 24 marzo 1988
                                      Il Presidente delegato: COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note al dispositivo:
             -  Il  testo  vigente dell'art. 70 del testo unico delle
          leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con
          D.P.R. n. 218/1978, e' il seguente:
             "Art.  70.  -  Gli  uffici  direzionali, amministrativi,
          commerciali  e  tecnici  delle  imprese  con   stabilimenti
          industriali  operanti  nei  territori di cui all'art. 1, se
          localizzati nei territori  medesimi,  anche  a  seguito  di
          decentramento,   ed   anche  se  disgiunti  dagli  impianti
          industriali,   nonche'   le   imprese   di    progettazione
          industriale che si localizzano nei territori suddetti, sono
          parificati  agli  impianti  industriali   ai   fini   della
          concessione  del  contributo  in  conto  capitale di cui al
          precedente  art.  69,  qualora   abbiano   una   dimensione
          occupazionale non inferiore a 50 addetti.
             La concessione del contributo di cui al comma precedente
          e' disciplinata dalle norme di cui agli articoli 72,  73  e
          74.  Non  sono  ammesse  a  contributo le spese relative ad
          immobili per uffici.
             Per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di centri di
          ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo
          a  quelli  finalizzati  ad  attivita'  produttive, anche se
          collegati ad  imprese  ed  anche  se  realizzati  in  forma
          consortile,  puo'  essere  concesso  un contributo in conto
          capitale nella  misura  del  50%,  purche'  il  centro  dia
          occupazione a non meno di 25 ricercatori.
             La concessione del contributo di cui al comma precedente
          e' subordinata:
               a)  al  parere di conformita' rilasciato a norma degli
          articoli 72 e 74, se gli investimenti superano i 2 miliardi
          di lire;
               b) al vincolo di destinazione degli immobili di durata
          non inferiore a 15 anni e delle attrezzature per una durata
          variabile  in  funzione  del  tipo  di attrezzatura e della
          eventuale finalita' specifica della ricerca.
             Sulla  base delle direttive del CIPI il Ministro per gli
          interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno,   con   proprio
          decreto,   di  concerto  con  il  Ministro  incaricato  del
          coordinamento  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,
          stabilisce  i criteri e le procedure per la concessione del
          contributo ai centri di ricerca, nonche' le  modalita'  per
          la   determinazione   delle   spese   ammissibili   e   per
          l'espletamento di specifici controlli  anche  periodici  da
          parte della Cassa.
             Le  agevolazioni  di  cui  all'art.  63 sono concedibili
          anche alle iniziative di cui al terzo  comma  del  presente
          articolo.
             Per  i  centri  di  ricerca  di  cui  al terzo comma del
          presente articolo e' concesso lo  sgravio  contributivo  di
          cui  all'art.  59,  comma  nono, limitatamente agli oneri a
          carico del datore di lavoro".
             -  Il  testo  vigente dell'art. 11 della legge n. 64 del
          1986 e' il seguente:
             "Art. 11. - 1. Nelle aree del Mezzogiorno delimitate dal
          CIPI e caratterizzate da gravi fenomeni  di  disoccupazione
          derivanti   da   specifici   casi   di   crisi  di  settori
          industriali, alle iniziative industriali sostitutive -  per
          le quali sia presentata la domanda di agevolazioni previste
          dall'art.  9  e  siano  stati  avviati  a  realizzazione  i
          relativi investimenti entro 12 mesi dalla suddetta delibera
          del  CIPI  -  il  tasso  di  interesse  sui   finanziamenti
          agevolati  e'  applicato  nella misura del 36% del tasso di
          riferimento,    a    prescindere    dall'ammontare    degli
          investimenti fissi.
             2.  Ai  fini  della  determinazione  delle  agevolazioni
          finanziarie gli investimenti relativi a  dette  iniziative,
          ancorche'  queste  siano  promosse  dal  medesimo  gruppo e
          realizzate nella medesima area  aziendale,  vanno  valutati
          autonomamente".