Modificazione all'ordinanza 30 giugno 1984 concernente le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per la importazione dal Canada di animali domestici delle specie bovina e suina da allevamento o da produzione.(GU n.131 del 6-6-1988)
Vigente al: 21-6-1988
IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi; Vista l'ordinanza ministeriale 30 giugno 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 26 luglio 1984, con la quale e' stata recepita nel nostro ordinamento la decisione CEE n. 83/494 del 27 settembre 1983, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 273 del 6 ottobre 1983, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui e' subordinata l'importazione nella CEE di animali domestici delle specie bovina e suina in provenienza dal Canada; Vista la decisione della commissione delle Comunita' europee n. 84/421/CEE del 23 luglio 1984, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 237 del 5 settembre 1984, che modifica la decisione n. 83/494/CEE del 27 settembre 1983 sopra citata; Ritenuto necessario adeguare la normativa nazionale in materia di garanzie sanitarie per i bovini ed i suini in importazione dal Canada, alle disposizioni adottate in sede comunitaria con la suddetta decisione; Ordina: Articolo unico Nell'allegato C, paragrafo 1, dell'ordinanza ministeriale 30 giugno 1984, al punto 5 "Malattia emorragica epizootica", la frase introduttiva e la lettera i) sono modificate nel modo seguente: "La prova di immunodiffusione su gel di agar deve essere effettuata secondo la seguente metodica, utilizzando i ceppi New Jersey e Alberta del virus della malattia emorragica epizootica: i) Antigene: l'antigene precipitante dev'essere preparato in un sistema di coltura cellulare capace di sostenere la moltiplicazione rapida del virus della malattia emorragica epizootica (ceppi New Jersey e Alberta). Sono raccomandabili le cellule BHK o Vero. L'antigene e' presente nel fluido surnatante alla fine dello sviluppo del virus, ma per essere efficace dev'essere concentrato da 50 a 100 volte. Tale concentrazione puo' essere effettuata con qualsiasi metodo normalmente applicabile alle proteine; il virus dell'antigene puo' essere inattivato per aggiunta dello 0,3% (v/v) di B-propriolattone". La presente ordinanza, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. Roma, addi' 24 maggio 1988 p. Il Ministro: CONTU Visto, il Guardasigilli: VASSALLI _______________