MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 24 maggio 1988, n. 184 

  Modificazione  all'ordinanza 30 giugno 1984 concernente le
condizioni  di  polizia  sanitaria   e   la   certificazione
veterinaria  per  la  importazione  dal  Canada  di  animali
domestici delle specie bovina e suina da  allevamento  o  da
produzione.
(GU n.131 del 6-6-1988)
 
 Vigente al: 21-6-1988  
 

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visti  gli  articoli  4  e  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione  della
direttiva  comunitaria  n. 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e
di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie  bovina
e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  30  giugno 1984, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 205 del 26 luglio 1984, con la quale  e'  stata
recepita  nel  nostro  ordinamento  la decisione CEE n. 83/494 del 27
settembre 1983, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita'
europee  n.  L  273  del  6 ottobre 1983, relativa alle condizioni di
polizia  sanitaria  e  alla   certificazione   veterinaria   cui   e'
subordinata  l'importazione  nella  CEE  di  animali  domestici delle
specie bovina e suina in provenienza dal Canada;
  Vista  la  decisione  della  commissione delle Comunita' europee n.
84/421/CEE del 23 luglio 1984, pubblicata nella "Gazzetta  Ufficiale"
delle  Comunita'  europee n. L 237 del 5 settembre 1984, che modifica
la decisione n. 83/494/CEE del 27 settembre 1983 sopra citata;
  Ritenuto  necessario  adeguare la normativa nazionale in materia di
garanzie sanitarie per i  bovini  ed  i  suini  in  importazione  dal
Canada,  alle  disposizioni  adottate  in  sede  comunitaria  con  la
suddetta decisione;
                               Ordina:
                            Articolo unico
 Nell'allegato  C, paragrafo 1, dell'ordinanza ministeriale 30 giugno
1984,  al  punto  5  "Malattia  emorragica  epizootica",   la   frase
introduttiva e la lettera i) sono modificate nel modo seguente:
  "La prova di immunodiffusione su gel di agar deve essere effettuata
secondo la seguente  metodica,  utilizzando  i  ceppi  New  Jersey  e
Alberta del virus della malattia emorragica epizootica:
   i)  Antigene:  l'antigene  precipitante dev'essere preparato in un
sistema di coltura cellulare capace di sostenere  la  moltiplicazione
rapida  del  virus  della  malattia  emorragica epizootica (ceppi New
Jersey e  Alberta).  Sono  raccomandabili  le  cellule  BHK  o  Vero.
L'antigene e' presente nel fluido surnatante alla fine dello sviluppo
del virus, ma per essere efficace dev'essere concentrato da 50 a  100
volte.  Tale  concentrazione  puo'  essere  effettuata  con qualsiasi
metodo normalmente applicabile alle proteine; il virus  dell'antigene
puo'   essere   inattivato   per   aggiunta   dello   0,3%  (v/v)  di
B-propriolattone".
  La  presente  ordinanza,  munita  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserita  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare.
   Roma, addi' 24 maggio 1988
                                                p. Il Ministro: CONTU
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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