Concessione, per il 1988, del contributo previsto dall'art. 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), per le assunzioni di lavoratori effettuate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.(GU n.154 del 2-7-1988)
Vigente al: 17-7-1988
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 15, comma 52, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 61 del 14 marzo 1988, riguardante la concessione di un contributo per nuove assunzioni nelle aree di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218; Considerato che il contributo e' concesso per le assunzioni effettuate in aree di cui al citato testo unico, individuate dal CIPE; Rilevato che, tenendo conto unicamente dei livelli di maggiore disoccupazione, si perverebbe all'esclusione di zone ove sono maggiormente presenti imprese manufatturiere in grado di creare nuova occupazione; Considerato che lo stanziamento previsto per il 1988 dal citato art. 15, comma 52, consente di incentivare l'assunzione di un elevato numero di lavoratori e che, limitando l'intervento solo ad alcune aree, l'obiettivo di sostegno all'occupazione perseguito dalla norma sarebbe solo parzialmente raggiunto; Ritenuto quindi che per il corrente anno possono essere ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 15, comma 52, tutte le aree di cui al citato testo unico; Vista la proposta formulata con nota 28 maggio 1988, n. 34694/G/24 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; Udita la relazione esposta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; Delibera: Per il 1988, il contributo di cui all'art. 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' concesso per le assunzioni effettuate, con le modalita' dallo stesso articolo indicate, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. Roma, addi' 14 giugno 1988 Il Presidente delegato: FANFANI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI