LEGGE 19 luglio 1988, n. 308
Interpretazione autentica degli articoli 1, n. 3), e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695.(GU n.180 del 2-8-1988)
Vigente al: 17-8-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La disposizione risultante dal combinato disposto degli articoli 1, n. 3), e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695, deve essere interpretata nel senso che l'esclusione dell'applicabilita' ai prelievi ed alle altre imposizioni dettate nell'ambito della politica agricola comunitaria nonche' alle relative imposizioni interne, della facilitazione per i dazi, costituita dalla loro applicazione nella misura piu' favorevole all'importatore, ha effetto esclusivamente a decorrere dalla data dell'11 settembre 1976. Conseguentemente l'Amministrazione finanziaria non procede alla riscossione delle differenze dei suddetti prelievi ed imposizioni derivanti da operazioni doganali poste in essere fino al 10 settembre 1976 compreso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 luglio 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.