LEGGE 1 agosto 1988, n. 326
Borse di studio per giovani laureati e diplomati residenti nel Mezzogiorno.(GU n.186 del 9-8-1988)
Vigente al: 24-8-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e' autorizzato a bandire, in coerenza con gli obiettivi e le finalita' del piano generale di intervento nel Mezzogiorno, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi per l'attribuzione di borse di studio a carattere biennale, non rinnovabili, da concludere entro il 31 dicembre 1990, in favore di giovani laureati e giovani diplomati di eta', rispettivamente, non superiore a ventinove e ventidue anni compiuti alla data del bando e residenti alla stessa data nelle regioni meridionali, definite ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. 2. Il bando deve prevedere, oltre ai requisiti di partecipazione, l'ammontare lordo dell'assegno mensile, non superiore rispettivamente a lire 1 milione e 800 mila per i borsisti laureati e a lire 1 milione e 500 mila per i borsisti diplomati. In caso di utilizzazione all'estero delle borse di studio il relativo importo sara' pari a quello ordinariamente corrisposto dal CNR per le borse di studio da fruire all'estero. 3. Le borse di studio sono utilizzate presso gli organi di ricerca del CNR, ovvero presso istituti universitari e di ricerca nazionali, stranieri o internazionali della rete scientifica o di quella del sistema produttivo di beni e servizi, di riconosciuta competenza nei settori connessi con gli obiettivi e le finalita' di cui al comma 1. 4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributo al CNR per borse di studio per giovani laureati nel Mezzogiorno". 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1 agosto 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri RUBERTI, Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: VASSALLI