LEGGE 1 agosto 1988, n. 326 

  Borse di studio per giovani laureati e diplomati residenti
nel Mezzogiorno.
(GU n.186 del 9-8-1988)
 
 Vigente al: 24-8-1988  
 

  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il Consiglio nazionale delle ricerche  (CNR)  e'  autorizzato  a
bandire, in coerenza con gli  obiettivi  e  le  finalita'  del  piano
generale di intervento nel Mezzogiorno, entro un mese dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, concorsi  per  l'attribuzione
di  borse  di  studio  a  carattere  biennale,  non  rinnovabili,  da
concludere entro il 31 dicembre 1990, in favore di giovani laureati e
giovani diplomati di eta', rispettivamente, non superiore a ventinove
e ventidue anni compiuti alla data del bando e residenti alla  stessa
data nelle regioni meridionali, definite ai sensi dell'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. 
  2. Il bando deve prevedere, oltre ai requisiti  di  partecipazione,
l'ammontare lordo dell'assegno mensile, non superiore rispettivamente
a lire 1 milione e 800 mila per  i  borsisti  laureati  e  a  lire  1
milione e 500 mila per i borsisti diplomati. In caso di utilizzazione
all'estero delle borse di studio il relativo  importo  sara'  pari  a
quello ordinariamente corrisposto dal CNR per le borse di  studio  da
fruire all'estero. 
  3. Le borse di studio sono utilizzate presso gli organi di  ricerca
del CNR, ovvero presso istituti universitari e di ricerca  nazionali,
stranieri o internazionali della rete scientifica  o  di  quella  del
sistema produttivo di beni e servizi, di riconosciuta competenza  nei
settori connessi con gli obiettivi e le finalita' di cui al comma  1.
4.  All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente   legge,
valutato in lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989  e
1990, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1988-1990, nel capitolo 9001 dello  stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno  finanziario  1988,
all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributo  al  CNR
per borse di studio per giovani laureati nel Mezzogiorno". 
  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 1 agosto 1988 
                               COSSIGA 
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  RUBERTI, Ministro per il 
                                  coordinamento delle iniziative per 
                                  la ricerca scientifica e 
                                  tecnologica 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI