LEGGE
5 agosto 1988, n. 339
Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n.
915, concernente norme per richiamare in servizio
temporaneo, fino al raggiungimento del limite di eta' per il
collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali ed i
militari di truppa della Guardia di finanza.
(GU
n.188 del 11-8-1988 )