MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 4 agosto 1988, n. 364 

  Modificazione  al  decreto ministeriale 16 aprile 1987 che
detta norme di applicazione del regolamento CEE  n.  3143/85
relativo  allo  smaltimento  a  prezzo  ridotto  di burro di
intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro
concentrato.
(GU n.200 del 26-8-1988)
 
 Vigente al: 10-9-1988  
 

                             IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  proprio  decreto  ministeriale 16 aprile 1987 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13  maggio  1987,  modificato  da
ultimo  dal  decreto ministeriale 16 settembre 1987, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre  1987,  contenente  norme  di
applicazione   del   regolamento   CEE   n.  3143/85,  relativo  allo
smaltimento a prezzo ridotto di  burro  di  intervento  destinato  al
consumo diretto sotto forma di burro concentrato;
  Considerato  che  le  disposizioni  di  cui  all'art.  9 del citato
decreto ministeriale, ancorche' previste per  agevolare  le  relative
operazioni di controllo, pongono limitazioni alla commercializzazione
del prodotto che, in piu' occasioni, hanno arrecato difficolta'  agli
operatori economici del settore;
  Ritenuta   pertanto  la  necessita'  di  modificare  le  precedenti
disposizioni attuative al fine di eliminare le  cennate  difficolta',
in perfetta coerenza con la normativa del regolamento CEE n. 3143/85;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  L'art.  9 del decreto ministeriale 16 aprile 1987 e' sostituito dal
seguente:
  "Gli  acquirenti  che  provvedono  sul  territorio  nazionale  alle
operazioni  di  concentrazione  e  denaturazione   del   burro,   gli
importatori  che  commercializzano ai fini previsti dal 'regolamento'
burro concentrato, denaturato e confezionato in un altro Stato membro
della   Comunita',   nonche'   le   imprese  che  confezionano  burro
concentrato denaturato, possono vendere il prodotto  direttamente  ai
commercianti  al  dettaglio o cederlo a commercianti all'ingrosso che
nella successiva vendita ad altra azienda similare debbono  impegnare
quest'ultima  ad  effettuare  l'ulteriore  vendita  esclusivamente ai
commercianti al dettaglio e/o ai soggetti equiparati  ai  consumatori
indicati  all'art.  1  del presente decreto e/o alle imprese indicate
all'art. 7, par. 3, del 'regolamento'.
  Gli  operatori  che  acquistano  burro  dall'A.I.M.A.  e coloro che
importano burro da  concentrare  e  denaturare  devono  destinare  il
prodotto  esclusivamente  ad  imprese  che  s'impegnano  a provvedere
direttamente alla concentrazione e denaturazione del  prodotto.  Tale
impegno deve risultare dal contratto di cessione.
  Su   tutta   la   documentazione   commerciale  relativa  al  burro
concentrato e denaturato, dovra' essere  specificata  la  partita  di
burro  concentrato  denaturato,  la  quantita' di burro oggetto della
cessione, il riferimento al regolamento CEE n. 3143/85 e la  data  di
conclusione  del contratto di acquisto con l'organismo di intervento.
  Tutti  i  contratti  relativi  alle  vendite  di  burro concentrato
denaturato devono riportare le indicazioni previste all'art.  7,  del
'regolamento' e l'attivita' svolta dall'acquirente".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 4 agosto 1988
                                                 Il Ministro: MANNINO
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI