Ulteriore differimento dei termini per l'adozione di targhe a fondo retroriflettente per i veicoli rimorchiati.(GU n.201 del 27-8-1988)
Vigente al: 11-9-1988
IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto il proprio decreto 30 novembre 1987, n. 529, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1987, con il quale sono stati stabiliti i termini per l'adozione di targhe ripetitrici retroriflettenti; Visto il proprio decreto 4 febbraio 1988, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1988, con il quale sono stati differiti i termini del primo decreto; Preso atto delle ulteriori difficolta' tecniche riscontratesi a provvedere con immediatezza ai prescritti adempimenti; Considerata l'opportunita' di mantenere scaglionati nel tempo i termini di scadenza per l'adozione delle targhe ripetitrici retroriflettenti; Decreta: Art. 1. I termini di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 1987, n. 529, gia' differiti di due mesi dal decreto 4 febbraio 1988, n. 52, sono ulteriormente differiti di dieci mesi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 20 luglio 1988 Il Ministro: SANTUZ Visto, il Guardasigilli: VASSALLI