Normativa transitoria per l'attuazione della decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988 in materia di agevolazioni alle attivita' produttive in alcuni territori del Mezzogiorno.(GU n.203 del 30-8-1988)
Vigente al: 14-9-1988
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, convertito in legge attualmente in corso di pubblicazione, il quale reca modifiche alla citata legge n. 64 del 1986, in attuazione della decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988; Visto, in particolare, l'art. 4 del citato decreto-legge n. 258 del 1988, il quale prevede che il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, puo' adottare le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del decreto-legge medesimo e che comunque deve assumere le determinazioni occorrenti sia per l'applicazione del limite di intensita' dell'intervento nella provincia di Frosinone, sia per la definizione, con disposizioni transitorie, dei procedimenti amministrativi in corso alla data del 10 giugno 1988; Considerato che, per la provincia di Frosinone, il predetto limite di intensita', riferito alle agevolazioni indicate dal ripetuto decreto-legge, ferma restando l'applicabilita' delle altre agevolazioni indipendentemente dal limite stesso, e' previsto con decorrenza dal 1 gennaio 1991 e che, quindi, appare opportuna, per tale provincia, la riserva di ulteriori determinazioni per l'applicazione del limite di intensita' dell'intervento straordinario; Considerato, pertanto, che per il momento appare urgente l'emanazione delle menzionate disposizioni transitorie per la definizione dei procedimenti amministrativi in corso alla data del 10 giugno 1988, relativamente alle province di Ascoli Piceno, Roma, Latina e Rieti; Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; Delibera: 1. Nelle province di Ascoli Piceno, Roma, Latina e Rieti, le agevolazioni finanziarie contributive e fiscali possono essere concesse nelle misure previste dagli articoli 59, 63, 69, 70, 101, 102, 105, 121, 126 e 129 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. 2. Nelle stesse province non possono essere concesse le agevolazioni finanziarie, contributive e fiscali di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie indicate nei punti 5 e seguenti della presente delibera. 3. Le agevolazioni di cui agli articoli del testo unico n. 218 del 1978, citati nel precedente punto 1, sono concesse, nelle province ivi indicate, quali risultano dalle modificazioni e integrazioni apportate al relativo testo precedentemente alla legge 1 marzo 1986, n. 64. Per quanto concerne la concessione delle agevolazioni, si applicano i nuovi criteri e procedure vigenti, compresi quelli introdotti dalla citata legge n. 64, quali l'indicazione dei settori agevolabili, l'anticipazione del contributo in conto capitale, la concessione provvisoria delle agevolazioni, nonche' la concessione delle agevolazioni da parte delle regioni. 4. Le agevolazioni indicate al precedente punto 1 sono concesse, nelle province di Ascoli Piceno e di Roma, fino al 31 dicembre 1990 e, nelle province di Latina e di Rieti, fino al 31 dicembre 1992. Le agevolazioni a carattere pluriennale, quali i finanziamenti a tasso agevolato, lo sgravio degli oneri sociali e le esenzioni tributarie decennali, concesse entro i predetti termini, permangono fino al compimento dell'intero periodo previsto dalle relative disposizioni, costituendo unita' non frazionabili. 5. Al fine di regolare la definizione dei procedimenti amministrativi in corso al 10 giugno 1988, data di pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee della decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988, si applicano le disposizioni transitorie di cui ai successivi punti, volte a consentire, anche nelle province di Ascoli Piceno, Roma, Latina e Rieti, la concessione delle agevolazioni finanziarie, contributive e fiscali previste dalla legge 1 marzo 1986, n. 64, in favore dei soggetti che ne hanno fatto richiesta entro la predetta data del 10 giugno 1988. 6. Per quanto concerne gli incentivi finanziari di competenza dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, possono essere concesse le agevolazioni di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, agli operatori che, nel prescritto termine del 10 giugno 1988, hanno presentato la relativa domanda di ammissione la quale, ai sensi dell'art. 77 del testo unico n. 218 del 1978, puo' riferirsi alle spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda stessa. Ai sensi del presente punto 6, conseguentemente, possono essere concesse, in presenza di domande di ammissione presentate entro il 10 giugno 1988, oltre alle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 9 della legge n. 64 del 1986, anche quelle di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12, commi 1, 8, 9 e 13. 7. L'esenzione dell'imposta locale sui redditi sugli utili reinvestiti nel Mezzogiorno in iniziative industriali, agricole e turistiche, prevista rispettivamente negli articoli 102, 121 e 129 del testo unico n. 218 del 1978, e' concessa, con le elevazioni introdotte dall'art. 14, comma 4, della legge n. 64 del 1986, se la dichiarazione relativa al conseguimento dei predetti utili, nell'ambito della quale deve essere chiesta l'esenzione ai sensi del comma 3 del citato art. 102, e' stata presentata entro il 10 giugno 1988. 8. L'esenzione decennale totale dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 14, comma 5, della legge n. 64 del 1986, che ha sostituito tale agevolazione alla riduzione a meta' dello stesso tributo prevista dall'art. 105, comma 1, del testo unico n. 218 del 1978, e' concessa alle imprese che si sono costituite entro il 10 giugno 1988. 9. E' fatta riserva di ulteriori determinazioni per l'applicazione del limite di intensita' dell'intervento straordinario nella provincia di Frosinone e di eventuali disposizioni occorrenti per l'attuazione della citata decisione della commissione CEE del 2 marzo 1988. La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare. Roma, addi' 3 agosto 1988 Il Presidente delegato: FANFANI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI