COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 3 agosto 1988, n. 374 

  Normativa  transitoria  per  l'attuazione  della decisione
della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988 in materia  di
agevolazioni  alle  attivita' produttive in alcuni territori
del Mezzogiorno.
(GU n.203 del 30-8-1988)
 
 Vigente al: 14-9-1988  
 

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                         PER IL COORDINAMENTO
                      DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Visto  il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge  1›  marzo  1986, n. 64, sulla disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  il decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, convertito in legge
attualmente in corso di pubblicazione, il quale reca  modifiche  alla
citata  legge  n.  64  del  1986, in attuazione della decisione della
commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988;
  Visto, in particolare, l'art. 4 del citato decreto-legge n. 258 del
1988, il quale prevede che il CIPI, su proposta del Ministro per  gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per
il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,  puo'  adottare  le
ulteriori  disposizioni occorrenti per l'attuazione del decreto-legge
medesimo e che comunque deve assumere  le  determinazioni  occorrenti
sia per l'applicazione del limite di intensita' dell'intervento nella
provincia di Frosinone, sia  per  la  definizione,  con  disposizioni
transitorie,  dei  procedimenti amministrativi in corso alla data del
10 giugno 1988;
  Considerato  che, per la provincia di Frosinone, il predetto limite
di intensita',  riferito  alle  agevolazioni  indicate  dal  ripetuto
decreto-legge,    ferma   restando   l'applicabilita'   delle   altre
agevolazioni indipendentemente dal limite  stesso,  e'  previsto  con
decorrenza  dal  1› gennaio 1991 e che, quindi, appare opportuna, per
tale  provincia,  la  riserva   di   ulteriori   determinazioni   per
l'applicazione    del    limite    di    intensita'   dell'intervento
straordinario;
  Considerato,   pertanto,   che   per   il  momento  appare  urgente
l'emanazione  delle  menzionate  disposizioni  transitorie   per   la
definizione dei procedimenti amministrativi in corso alla data del 10
giugno 1988, relativamente alle  province  di  Ascoli  Piceno,  Roma,
Latina e Rieti;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, d'intesa con il  Ministro  per  il  coordinamento  delle
politiche comunitarie;
                              Delibera:
  1.  Nelle  province  di  Ascoli  Piceno,  Roma,  Latina e Rieti, le
agevolazioni  finanziarie  contributive  e  fiscali  possono   essere
concesse  nelle  misure  previste dagli articoli 59, 63, 69, 70, 101,
102, 105, 121, 126 e 129 del testo unico delle leggi sugli interventi
nel   Mezzogiorno,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
  2.   Nelle   stesse   province   non  possono  essere  concesse  le
agevolazioni finanziarie, contributive e fiscali di cui alla legge 1›
marzo   1986,   n.  64,  salvo  quanto  previsto  dalle  disposizioni
transitorie indicate nei punti 5 e seguenti della presente  delibera.
  3.  Le agevolazioni di cui agli articoli del testo unico n. 218 del
1978, citati nel precedente punto 1, sono  concesse,  nelle  province
ivi  indicate,  quali  risultano  dalle  modificazioni e integrazioni
apportate al relativo testo precedentemente alla legge 1› marzo 1986,
n.  64.  Per  quanto  concerne  la concessione delle agevolazioni, si
applicano i  nuovi  criteri  e  procedure  vigenti,  compresi  quelli
introdotti  dalla citata legge n. 64, quali l'indicazione dei settori
agevolabili, l'anticipazione del contributo  in  conto  capitale,  la
concessione  provvisoria  delle  agevolazioni, nonche' la concessione
delle agevolazioni da parte delle regioni.
  4.  Le  agevolazioni  indicate al precedente punto 1 sono concesse,
nelle province di Ascoli Piceno e di Roma, fino al 31  dicembre  1990
e,  nelle province di Latina e di Rieti, fino al 31 dicembre 1992. Le
agevolazioni a carattere pluriennale, quali i finanziamenti  a  tasso
agevolato,  lo  sgravio degli oneri sociali e le esenzioni tributarie
decennali, concesse entro i  predetti  termini,  permangono  fino  al
compimento  dell'intero periodo previsto dalle relative disposizioni,
costituendo unita' non frazionabili.
  5.   Al   fine   di   regolare   la  definizione  dei  procedimenti
amministrativi in corso al 10  giugno  1988,  data  di  pubblicazione
nella  "Gazzetta  Ufficiale"  delle Comunita' europee della decisione
della commissione CEE/88/318  del  2  marzo  1988,  si  applicano  le
disposizioni   transitorie  di  cui  ai  successivi  punti,  volte  a
consentire, anche nelle province di Ascoli  Piceno,  Roma,  Latina  e
Rieti,  la concessione delle agevolazioni finanziarie, contributive e
fiscali previste dalla legge 1› marzo 1986,  n.  64,  in  favore  dei
soggetti  che  ne hanno fatto richiesta entro la predetta data del 10
giugno 1988.
  6.  Per  quanto  concerne  gli  incentivi  finanziari di competenza
dell'Agenzia  per  la  promozione  dello  sviluppo  del  Mezzogiorno,
possono  essere  concesse  le agevolazioni di cui alla legge 1› marzo
1986, n. 64, agli operatori che, nel prescritto termine del 10 giugno
1988, hanno presentato la relativa domanda di ammissione la quale, ai
sensi dell'art. 77 del testo unico n. 218 del  1978,  puo'  riferirsi
alle  spese  sostenute  anteriormente  ai  due  anni  precedenti alla
presentazione della domanda stessa.
  Ai  sensi  del  presente  punto 6, conseguentemente, possono essere
concesse, in presenza di domande di ammissione presentate entro il 10
giugno  1988,  oltre  alle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 9
della legge n. 64  del  1986,  anche  quelle  di  cui  ai  successivi
articoli 10, 11 e 12, commi 1, 8, 9 e 13.
  7.   L'esenzione   dell'imposta  locale  sui  redditi  sugli  utili
reinvestiti nel Mezzogiorno in  iniziative  industriali,  agricole  e
turistiche,  prevista  rispettivamente  negli articoli 102, 121 e 129
del testo unico n. 218 del  1978,  e'  concessa,  con  le  elevazioni
introdotte  dall'art.  14, comma 4, della legge n. 64 del 1986, se la
dichiarazione  relativa  al   conseguimento   dei   predetti   utili,
nell'ambito  della quale deve essere chiesta l'esenzione ai sensi del
comma 3 del citato art. 102, e' stata presentata entro il  10  giugno
1988.
  8.  L'esenzione  decennale  totale  dall'imposta  sul reddito delle
persone giuridiche di cui all'art. 14, comma 5, della legge n. 64 del
1986,  che  ha  sostituito  tale  agevolazione alla riduzione a meta'
dello stesso tributo prevista dall'art. 105, comma 1, del testo unico
n.  218  del  1978,  e'  concessa alle imprese che si sono costituite
entro il 10 giugno 1988.
  9.  E' fatta riserva di ulteriori determinazioni per l'applicazione
del  limite  di  intensita'   dell'intervento   straordinario   nella
provincia  di  Frosinone  e  di eventuali disposizioni occorrenti per
l'attuazione della citata decisione della commissione CEE del 2 marzo
1988.
  La  presente  delibera,  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserita  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare.
   Roma, addi' 3 agosto 1988
                                      Il Presidente delegato: FANFANI
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI