LEGGE 30 settembre 1988, n. 425 

  Modifica  all'articolo  3  della  legge 7 ottobre 1957, n.
968,      concernente      l'ordinamento      dell'aviazione
antisommergibili.
(GU n.236 del 7-10-1988)
 
 Vigente al: 22-10-1988  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  La  lettera  b)  del  primo comma dell'articolo 3 della legge 7
ottobre 1957, n. 968, e' sostituita dalla seguente:
   "  b)  da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto
di  pilota militare rilasciato dall'Aeronautica militare ed abilitati
al pilotaggio di veicoli 'antisom' in dotazione ai reparti".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 30 settembre 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  ZANONE, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI