LEGGE 31 ottobre 1988, n. 471 

  Norme   concernenti   l'opzione,  per  i  laureati  in  medicina  e
chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri.
(GU n.262 del 8-11-1988)
 
 Vigente al: 23-11-1988  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  I  laureati  in  medicina e chirurgia immatricolati al relativo
corso  di  laurea  negli  anni   accademici   1980-1981,   1981-1982,
1982-1983,     1983-1984,    1984-1985,    abilitati    all'esercizio
professionale, hanno facolta' di  optare  per  l'iscrizione  all'albo
degli  odontoiatri  ai  fini  dell'esercizio  dell'attivita'  di  cui
all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409.
  2. Tale facolta' va esercitata entro il 31 dicembre 1991.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 31 ottobre 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI