LEGGE 16 dicembre 1988, n. 538
Norme sul ritardo nella prestazione del servizio militare di leva per gli studenti universitari.(GU n.300 del 23-12-1988)
Vigente al: 24-12-1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Fermi restando i limiti massimi di eta' previsti dal primo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed il requisito del superamento del numero di esami indicato dal terzo comma del citato articolo 19, per coloro che frequentano corsi universitari o istituti di istruzione superiore o equipollente, e' elevato a tre anni il periodo di tempo oltre la durata legale del corso di laurea per il quale puo' essere concesso il ritardo nella prestazione del servizio militare di leva. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 dicembre 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio del Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI