LEGGE 16 dicembre 1988, n. 538 

  Norme  sul  ritardo nella prestazione del servizio militare di leva
per gli studenti universitari.
(GU n.300 del 23-12-1988)
 
 Vigente al: 24-12-1988  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Fermi restando i limiti massimi di eta' previsti dal primo comma
dell'articolo  19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed il requisito
del  superamento  del  numero  di  esami indicato dal terzo comma del
citato  articolo  19, per coloro che frequentano corsi universitari o
istituti  di  istruzione  superiore  o equipollente, e' elevato a tre
anni  il  periodo di tempo oltre la durata legale del corso di laurea
per  il  quale  puo' essere concesso il ritardo nella prestazione del
servizio militare di leva.
  2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 16 dicembre 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  del Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI