LEGGE 30 dicembre 1988, n. 559
Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 10, n. 3, della legge 3 marzo 1987, n. 61, concernente modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas.(GU n.2 del 3-1-1989)
Vigente al: 18-1-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il numero 3 dell'articolo 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, come sostituito dal comma 10 dell'articolo 1 della legge 3 marzo 1987, n. 61, si interpreta nel senso che la disposizione si applica agli iscritti che cessino dal servizio, pur non avendo compiuto il sessantesimo anno di eta', ma possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al fondo ed abbiano diritto alla pensione di anzianita' secondo le norme vigenti sull'assicurazione generale obbligatoria. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 dicembre 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI