LEGGE 30 dicembre 1988, n. 559 

  Interpretazione  autentica  dell'articolo  1, comma 10, n. 3, della
legge 3 marzo 1987, n. 61, concernente modificazioni ed  integrazioni
della  legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del fondo di
previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas.
(GU n.2 del 3-1-1989)
 
 Vigente al: 18-1-1989  
 

  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  numero  3  dell'articolo 16 della legge 6 dicembre 1971, n.
1084, come sostituito dal comma 10  dell'articolo  1  della  legge  3
marzo  1987,  n.  61,  si interpreta nel senso che la disposizione si
applica agli iscritti  che  cessino  dal  servizio,  pur  non  avendo
compiuto  il  sessantesimo anno di eta', ma possano far valere almeno
15 anni di contribuzione al fondo ed abbiano diritto alla pensione di
anzianita'  secondo  le  norme  vigenti  sull'assicurazione  generale
obbligatoria.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 30 dicembre 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI