Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, in materia di pesca nelle acque interne.(GU n.13 del 26-3-1988)
CAPO I
Compiti ed attribuzioni dell'economato
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 22 gennaio 1988) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 recante norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia; Visto il decreto del presidente della giunta regionale 16 novembre 1972, n. 04003/Pzres., registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1972, registro 17, foglio 85, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge succitata; Visto che in forza dell'art. 17 del sopra citato regolamento spetta all'ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia deliberare il calendario riguardante l'esercizio della pesca nelle acque in gestione, indicando anche i luoghi, i sistemi ed i mezzi consentiti, nonche' il piano annuale relativo ai divieti di pesca, di cui al secondo comma dell'art. 29 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19; Atteso che l'adozione del suddetto calendario assume carattere di particolare importanza anche in considerazione del fatto che con esso viene pure disciplinata, oltre alla pesca sportiva, anche la pesca di mestiere, coinvolgendo cosi' interessi ed esigenze propri di un'altra categoria di pescatori (quelli di mestiere in acque dolci) spesso fra loro conflittuali; Ravvisata la necessita' di modificare l'attuale norma regolamentare nel senso di attribuire all'ente tutela pesca il compito di proporre il calendario ed al presidente della giunta regionale od all'assessore da lui delegato quello di approvare detto calendario, previo parere del comitato regionale per la pesca nelle acque interne; Ritenuto anche di modificare l'art. 16 del suddetto regolamento di esecuzione gia' variato con il decreto del presidente della giunta regionale n. 0244/Pres. del 30 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1983, registro 8, foglio 349, e con il decreto del presidente della giunta regionale n. 017/Pres. del 13 gennaio 1986, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1986, registro 3, foglio 223, nel senso di affidare al presidente della giunta regionale od all'assessore da lui delegato, sentito il comitato regionale per la pesca nelle acque interne, la facolta' di disporre sull'intero territorio regionale o su parte di esso variazioni alle misurre minime fissate nel primo comma del suddetto articolo, per ragioni tecniche connesse alla tutela del patrimonio ittico; Visto l'art. 23 del piu' volte citato regolamento, in forza del quale spetta all'ente tutela pesca provvedere al coordinamento anche degli interventi in materia di vigilanza sull'esercizio della pesca in acque interne; Ritenuto che tale facolta' dell'ente tutela pesca debba considerarsi superata a seguito dell'entrata in vigore prima della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78 e quindi della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1; Visto lo statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116; Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 6 ottobre 1931, n. 1604; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987; Vista la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 5366 del 30 ottobre 1987: Decreta: Il regolamento di esecuzione della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 04003/Pres. del 16 novembre 1972, gia' modificato con il decreto del presidente della giunta regionale n. 0244/Pres. del 30 maggio 1983 e con il decreto del presidente della giunta regionale n. 017/Pres. del 13 gennaio 1986, e' modificato come segue: a) L'art. 16 del regolamento viene sostituito dal seguente: "Sono vietati la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio delle specie ittiche provenienti da acque pubbliche o private comunicanti con le pubbliche della Regione, di misura inferiore alle seguenti: agone, alosa cheppia, sardena . . . . . . . . . . . . . cm. 15 anguilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 30 carpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 30 carpione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 25 coregono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 30 pesce persico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 15 salmerino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 22 tinca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 20 temolo (salvo il temolo nel fiume Isonzo) cm. 25 temolo nel fiume Isonzo . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 30 trota (salvo la trota marmorata nel fiume Isonzo) cm. 22 trota marmorata nel fiume Isonzo . . . . . . . . . . . . cm. 35 barbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 22 cavedano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm. 22 E' data facolta' al presidente della giunta regionale od all'assessore da lui delegato, sentito il comitato regionale per la pesca nelle acque interne, di disporre variazioni sull'intero territorio regionale o su parte di esso, per ragioni tecniche connesse alla tutela del patrimonio ittico, alle misure minime indicate nel comma precedente". b) L'art. 17 del regolamento e' sostituito dal seguente: "Entro il 15 ottobre di ogni anno l'ente tutela pesca propone al presidente della giunta regionale od all'assessore da lui delegato il calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva e quello concernente la pesca di mestiere nelle acque in gestione, indicando anche i luoghi, i sistemi ed i mezzi consentiti, nonche' il piano annuale relativo ai divieti di pesca, di cui al secondo comma dell'art. 29 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19. Entro il 30 novembre di ogni anno con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore da lui delegato, sentito il comitato regionale per la pesca nelle acque interne, vengono emanati i calendari ittici di cui al comma precedente, alla cui pubblicazione e diffusione provvede l'ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia". c) Al primo comma dell'art. 23 del regolamento le parole "in materia di vigilanza sull'esercizio della pesca nelle acque interne ed" sono soppresse. Le modifiche, oggetto del presente provvedimento, vengono inserite nel regolamento di che trattasi, costituendone il nuovo testo. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, addi' 6 novembre 1987 BIASUTTI Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 22 dicembre 1987 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 22, foglio 358