Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988(GU n.18 del 30-4-1988)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 5 del 21 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. La giunta regionale e' autorizzata a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1988 sia approvato per legge e, comunque, non oltre il 31 marzo 1988, il bilancio di previsione per l'anno 1988 depositato al consiglio regionale in data 30 novembre 1987, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nella legge di approvazione. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalita' di cui all'art. 28 dello statuto e all'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, addi' 14 gennaio 1988 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 15 dicembre 1987 ed e' stata vistata dal commissario del Governo l'11 gennaio 1988.