REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1988, n. 2 

  Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 1988
(GU n.18 del 30-4-1988)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 5
                         del 21 gennaio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico.
 
   La  giunta  regionale  e'  autorizzata a gestire provvisoriamente,
fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1988  sia  approvato
per  legge  e,  comunque,  non oltre il 31 marzo 1988, il bilancio di
previsione per l'anno 1988 depositato al consiglio regionale in  data
30   novembre  1987,  secondo  gli  stati  di  previsione  e  con  le
disposizioni e modalita' previste nella legge di approvazione.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Toscana.
   La  presente  legge  dichiarata  urgente  per gli effetti e con le
modalita' di cui all'art. 28  dello  statuto  e  all'art.  127  della
Costituzione,   entra   in   vigore   il   giorno  stesso  della  sua
pubblicazione.
    Firenze, addi' 14 gennaio 1988
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 15
dicembre 1987 ed e' stata vistata dal commissario  del  Governo  l'11
gennaio 1988.