Attuazione dell'art. 3 del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge 5 aprile 1985, n. 118. Buono casa.(GU n.18 del 30-4-1988)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 215 suppl. del 18 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. L'Assessorato all'E.R.P. comunica agli aspiranti ai benefici di cui all'art. 3 della legge 5 aprile 1985, n. 118 e conseguenti provvedimenti attuativi, le risultanze dell'istruttoria relativa alle rispettive domande di partecipazione al bando emesso con la deliberazione della giunta regionale n. 584 del 17 febbraio 1986. 2. Gli aspiranti possono completare e/o rettificare la documentazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi entro centoventi giorni dalla data della comunicazione regionale. 3. I massimali di reddito sono quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Le disponibilita' finanziarie non utilizzate dopo l'esaurimento delle istanze presentate entro i termini del bando sono - in presenza dei requisitii prescritti - destinate all'accoglimento delle domande corredate di tutta la necessaria documentazione, presentate successivamente e graduate in ordine cronologico. 5. Sono ammissibili ai benefici di cui all'art. 3 della legge 5 aprile 1985, n. 118, anche i soci assegnatari di cooperative edilizie che non abbiano beneficiato di altre agevolazioni pubbliche, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della legge 5 aprile 1985, n. 118. 6. La data di presentazione della domanda documentata e' quella risultante dal timbro postale di partenza. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, addi' 9 dicembre 1987 FITTO