Modificazione della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2. Norme sull'abilitazione all'attivita' venatoria e sul rilascio dei tesserini per l'esercizio della caccia.(GU n.21 del 21-5-1988)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 17 del 9 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2 e' modificato nel modo seguente: dopo le parole "La commissione e' composta da:" il primo capoverso e' sostituito dalle parole "- un esperto nelle materie di cui al precedente art. 1 designato dalla giunta regionale, che la presiede; nel caso che il componente designato sia dipendente pubblico deve appartenere a qualifica funzionale non inferiore all'ottavo livello del ruolo regionale o equivalente;". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria. Perugia, addi' 4 marzo 1988 MANDARINI ------------------------------------------------------- La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale in data 1 febbraio 1988 (atto n. 636) ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 3 marzo 1988.