Integrazione della legge regionale 3 giugno 1986, n. 21. Nuove norme in materia di tutela del patrimonio faunistico e di disciplina della caccia.(GU n.21 del 21-5-1988)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 17 del 9 marzo 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1986, n. 21, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente secondo comma: "E' facolta' della giunta regionale deliberare la partecipazione di esperti a specifici studi e ricerche del servizio faunistico regionale". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria. Perugia, addi' 4 marzo 1988 MANDARINI ------------------------------------------------------- La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale in data 1 febbraio 1988 (atto n. 637) ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 3 marzo 1988.