REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1988, n. 12 

  Integrazione all'art. 20 della legge regionale 28 agosto 1986 n.
46: "Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e degli altri
organismi operanti nella materia mediante la delega alle province".
(GU n.21 del 21-5-1988)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 14
                         dell'11 marzo 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
La seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.La  scadenza  del  termine,  di cui al terzo comma, dell'art. 20
della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46, e' prorogata  alla  data
del 30 giugno 1988 limitatamente ad agenzie di viaggio e turismo e ai
direttori tecnici che diano dimostrazione di  essere  rispettivamente
funzionanti e abilitati prima del 29 agosto 1986.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione Veneto.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Veneto.
    Venezia, addi' 8 marzo 1988
 
                               BERNINI