Modifica della legge regionale n. 32/72. Norme sul finanziamento delle attivita' dei gruppi consiliari.(GU n.23 del 4-6-1988)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 10 del 17 febbraio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Finanziamento dell'attivita' dei gruppi e sua rendicontazione 1. L'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1972, n. 32 concernente norme sul finanziamento dell'attivita' dei gruppi consiliari, gia' sostituito dall'art. 1 della legge regionale 9 luglio 1981, n. 57, e' cosi' ulteriormente sostituito: "In attuazione dell'art. 12 dello statuto, a ciascun gruppo consiliare organizzato secondo le prescrizioni del regolamento interno del consiglio regionale, e' assegnato un contributo fisso di lire un milione e duecentomila mensili ed un contributo variabile in relazione alla consistenza numerica, nella misura di lire quattrocentomila mensili per ogni consigliere. Per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione di esperti, nonche' per diffondere tra la societa' civile la conoscenza dell'attivita' dei gruppi consiliari, e' assegnato a ciascun gruppo un contributo nella seguente misura: a) L. 1.200.000 mensili ai gruppi costituiti da un consigliere; b) L. 1.400.000 mensili ai gruppi costituiti da due consiglieri; c) L. 1.600.000 mensili ai gruppi costituiti da tre a cinque consiglieri; d) L. 1.800.000 mensili ai gruppi costituiti da sei a quindici consiglieri; e) L. 2.000.000 mensili ai gruppi costituiti da sedici consiglieri ed oltre. Il regolamento interno del consiglio regionale disciplina le modalita' di rendicontazione periodica in ordine all'impiego dei contributi, nonche' le modalita' di pubblicazione degli estratti di detta rendicontazione". 2. Le nuove misure di finanziamento di cui al primo comma si applicano a partire dal 1 gennaio 1988; fino ad allora continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale 9 luglio 1981, n. 57. 3. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in L. 248.400.000 per l'anno 1988 fara' carico al cap. 00130 dello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo esercizio ed al corrispondente capitolo per gli esercizi successivi. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, addi' 8 febbraio 1988 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 28 dicembre 1987 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 29 gennaio 1988.