Referendum consultivo per l'istituzione, nel territorio della Regione, di nuovi comuni, per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, previsto dall'art. 133, comma secondo, della Costituzione e dall'art. 73 dello statuto.
Per tutto cio' che non e' disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste agli articoli 51 e 52 della legge statale 25 maggio 1970, n. 352, contenente norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo.