Inquadramento nella IV qualifica funzionale di alcuni profili relativi al personale del ruolo I.DI.S.U. (Istituto per il diritto allo studio universitario).(GU n.29 del 16-7-1988)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 10 del 9 aprile 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Al personale degli I.DI.S.U. (Istituti per il diritto allo studio universitario) di terzo livello al quale e' gia' attribuito alla data di entrata in vigore della presente legge, con atto formale esecutivo, il profilo di addetto e/o operatore ai servizi di ristorazione collettiva, aiuto cuoco ed aiuto macellaio, verra' attribuita ai sensi dell'art. 4, sedicesimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, la quarta qualifica funzionale al compimento di anni cinque dall'attribuzione del profilo. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, addi' 25 marzo 1988 LANDI Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 19 marzo 1988.