REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 marzo 1988 

  Ulteriori modifiche e integrazioni al regolamento di esecuzione
della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, di cui al decreto
del presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n.
22-18/Leg. e successive modifiche e integrazioni.
(GU n.34 del 20-8-1988)

(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  regione Trentino-Alto
Adige n. 16 del 5 aprile 1988)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista  la  legge  provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 e successive
modifiche e integrazioni, concernente "Norme  per  l'esercizio  della
pesca nella provincia di Trento";
   Visto  il  regolamento  di  esecuzione  della legge provinciale 12
dicembre 1978, n. 60, approvato  con  decreto  del  presidente  della
giunta  provinciale  3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successivamente
modificato e  integrato  con  decreto  del  presidente  della  giunta
provinciale 26 maggio 1980, n. 6-27/Leg. e con decreto del presidente
della giunta provinciale 25 maggio 1983, n. 8-90/Leg.;
   Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale n. 367 del 29
gennaio 1988, concernente l'approvazione  di  ulteriori  modifiche  e
integrazioni al regolamento citato.
 
                               Decreta:
 
   Sono   apportate   al   regolamento   di  esecuzione  della  legge
provinciale 12 dicembre  1978,  n.  60,  approvato  con  decreto  del
presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/L/eg. e
successivamente modificato e integrato  con  decreto  del  presidente
della  giunta  provinciale 26 maggio 1980, n. 6-27/Leg. e con decreto
del presidente della giunta provinciale 25 maggio 1983, n.  8-90/Leg.
le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni:
    all'art.  6,  primo  comma,  le  parole  "previste  dal  piano di
miglioramento di cui all'art. 9" sono sostituite con  le  parole  "in
attuazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge,";
    l'art. 8 e' sostituito con il seguente nuovo articolo:
     "I  permessi  di  pesca  sono rilasciati in conformita' a quanto
previsto dallo statuto di cui all'art. 5 della legge.
   Unitamente  al permesso gli acquicoltori, allo scopo di verificare
la produttivita' delle proprie acque da pesca, nonche' di  effettuare
il  controllo  diretto  sulle  uscite  e sulle catture, rilasciano il
libretto controllo  catture  che  costituisce  parte  integrante  del
permesso stesso; sul libretto, prima d'iniziare l'attivita' di pesca,
il pescatore deve segnare la data e la zona di pesca;  inoltre  prima
di  trasferirsi  in  altre  acque  o  al  termine  dell'uscita,  deve
annotarvi i capi catturati.
   Gli  acquicoltori sono tenuti a presentare annualmente all'ufficio
provinciale competente la statistica relativa ai dati  delle  catture
desunti  dai  libretti,  distinti  per zone di pesca, preventivamente
concordate con l'ufficio medesimo".
    all'art. 11 e' abrogato il sesto comma;
    il settimo comma e' sostituito dal seguente nuovo comma:
    "E' fatto divieto di abbandonare pesce morto lungo le rive.";
    e'  inoltre aggiunto il seguente nuovo comma: "I pescatori devono
rimanere nelle immediate vicinanze dei loro attrezzi di esercizio.";
    all'art.  12, terzo comma, alinea quattro, dopo la parola "posa;"
sono aggiunte le seguenti parole "nel periodo  da  dicembre  a  marzo
l'ora di recupero e' posticipata alle ore 9;";
    all'art.  13  il  primo  comma e' sostituito dai seguenti quattro
nuovi commi:
   "Nelle  acque  correnti e' consentito l'uso di una sola canna con,
al massimo, tre ami o tre ancorette.
   Nei  laghi  naturali  o  artificiali  e negli stagni e' consentito
l'uso contemporaneo di due canne con,  al  massimo,  tre  ami  o  tre
ancorette  per  ciascuna,  o  due  tirlindane,  ovvero  l'uso  di una
"moschiera" o "cameliera" con al massimo sei ami.
   L'uso   del  guadino  e'  permesso  per  estrarre  il  pesce  gia'
catturato.
   E'  consentito l'uso della bilancia di lato non superiore a m 1,50
e con maglia non inferiore a mm 10 solo per la cattura di  pesciolini
e  altri animali acquatici da usarsi come esca"; dopo il quarto comma
e' inserito il seguente nuovo comma:
   "E'  fatta  altresi'  eccezione  per un limitato numero di gare di
pesca organizzate su  acque  stagnanti  secondo  un  calendario,  che
escluda   i   mesi   di  luglio  e  agosto,  annualmente  predisposto
dall'ufficio  provinciale  competente  sulla  base  delle   richieste
avanzate  dagli  acquicoltori; in occasione di tali manifestazioni e'
permesso ai garisti la pasturazione con al massimo 1,5 chilogrammi  a
testa di sfarinati.";
   il sesto e il settimo comma sono abrogati;
   all'art. 15, il primo, il terzo e il quarto comma sono abrogati;
   all'art. 16 la parte relativa alle specie pregiate dell'allegato C
di cui al primo comma e' sostituita dal nuovo allegato C,  che  forma
parte  integrante,  e  sostanziale  del  presente  provvedimento;  e'
inoltre abrogato il secondo comma;
   dopo l'art. 16 sono introdotti i seguenti nuovi articoli:
   "Art. 17 - Gare e manifestazioni agonistiche di pesca.
   Gli acquicoltori, sia in qualita' di titolari che di concessionari
del diritto di pesca su  acque  pubbliche  della  provincia,  possono
organizzare  sulle proprie acque gare e manifestazioni agonistiche di
pesca.
   I tratti d'acqua dove si svolgono tali attivita' vengono chiusi al
normale esercizio della pesca durante  il  periodo  di  effettuazione
delle medesime.
   Gli  acquicoltori sono tenuti a comunicare, con almeno otto giorni
di anticipo, la data delle gare o delle  manifestazioni  agonistiche,
provvedendo  a  richiedere  nel  contempo  eventuali  estensioni  del
periodo di chiusura della  normale  attivita'  di  pesca  nonche'  la
deroga al limite di cattura di cui all'art. 15.
   I  campi  di  gara  e  i  relativi periodi di chiusura della pesca
vengono  segnalati  mediante  cartelli  apposti  dall'acquicoltore  e
corrispondenti   al  campione  predisposto  dall'ufficio  provinciale
competente.
   Per  quanto concerne la pasturazione vale quanto disposto all'art.
13.
Art. 18 - Regolamenti interni.
   Gli acquicoltori, sia in qualita' di titolari che di concessionari
del diritto di pesca su acque pubbliche della provincia,  nell'ambito
di appositi regolamenti interni, oltre a fissare le modalita' d'uso e
compilazione  del  libretto  controllo  catture,   possono   adottare
prescrizioni  particolari per l'esercizio della pesca, valevoli sulle
proprie acque.
   Dette  prescrizioni,  nel  rispetto  della legge e del regolamento
provinciale della pesca, possono riguardare:
    limitazioni   temporali   e  spaziali  dell'attivita'  di  pesca,
riferite anche a parte delle acque in concessione;
    limitazioni sulle uscite di pesca e sul numero delle catture;
    maggiorazione delle misure minime esistenti ed introduzione della
misura per le specie per le quali non e' prevista dal regolamento;
    strumenti di pesca ed esche;
    altre modalita' riguardanti l'esercizio della pesca.
   La  validita'  dei  regolamenti interni e' subordinata al visto di
approvazione da parte dell'ufficio  provinciale  competente;  a  tale
scopo detti regolamenti verranno inviati in duplice copia al predetto
ufficio entro il 30 novembre di ogni amo o comunque con  un  mese  di
anticipo rispetto all'apertura della pesca.
   In   caso   di   inosservanza  delle  prescrizioni  contenute  nei
regolamenti interni, ivi comprese le modalita' d'uso  e  compilazione
del libretto controllo catture, l'associazione concessionaria adotta,
in  armonia  con  il  proprio  statuto,  provvedimenti   disciplinari
commisurati alla gravita' delle infrazioni.".
   gli articoli dal 17 al 21 vengono rinumerati contrassegnandoli con
i numeri 19, 20, 21, 22 e 23.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Trento, addi' 8 marzo 1988
 
                                ANGELI
 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 marzo 1988
Registro n. 21, foglio n. 93
                               ________
                                                           ALLEGATO C
 
                           MISURE E DIVIETI
 
                                  Periodo di divieto
    Specie pregiate                                       Misura
                                   Acque        Acque     minima
                                 stagnanti     correnti
Trota marmorata (Salmo trutta
marmorata cuv)                   1.10-31.12    1.10-31.1    cm 20
Trota fario (Salmo trutta
fario L.)                        1.10-31.12    1.10-31.1    cm 20
Trota di lago (Salmo trutta
lacustris L.)                    1.10-31.12    1.10-31.1    cm 30
Carpione (Salmo trutta
carpio L.)                       1.12-31.12    1.12-31.12   cm 25
                                  20.6-5.8      20.6-5.8
Salmone (Oncorhyncus sp.) . .    1.10-31.12    1.10-31.1    cm 30
Coregone (Coregonus sp.)  . .    15.11-15.12  15.11-15.12   cm 25
Temolo (Thymallus thymallus L.)  15.1-15.4    15.1-15.4     cm 25
Salmerino alpino (Salvelinus
alpinus L.)                      1.10-15.12   1.10-15.12    cm 15
Salmerino di fontana
(Salvelinus fontinalis Mitch.)   1.10-15.12   1.10-15.12    cm 20
Trota iridea (Salmo gairdneri
Rich.)                           1.10-31.12   1.10-31.1     cm 18
 
   Parte   integrante   del   decreto  del  presidente  della  giunta
provinciale n. 3-58/Leg. datato 8 marzo 1988.