Ulteriori modifiche e integrazioni al regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successive modifiche e integrazioni.(GU n.34 del 20-8-1988)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 16 del 5 aprile 1988) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 e successive modifiche e integrazioni, concernente "Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento"; Visto il regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successivamente modificato e integrato con decreto del presidente della giunta provinciale 26 maggio 1980, n. 6-27/Leg. e con decreto del presidente della giunta provinciale 25 maggio 1983, n. 8-90/Leg.; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 367 del 29 gennaio 1988, concernente l'approvazione di ulteriori modifiche e integrazioni al regolamento citato. Decreta: Sono apportate al regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/L/eg. e successivamente modificato e integrato con decreto del presidente della giunta provinciale 26 maggio 1980, n. 6-27/Leg. e con decreto del presidente della giunta provinciale 25 maggio 1983, n. 8-90/Leg. le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni: all'art. 6, primo comma, le parole "previste dal piano di miglioramento di cui all'art. 9" sono sostituite con le parole "in attuazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge,"; l'art. 8 e' sostituito con il seguente nuovo articolo: "I permessi di pesca sono rilasciati in conformita' a quanto previsto dallo statuto di cui all'art. 5 della legge. Unitamente al permesso gli acquicoltori, allo scopo di verificare la produttivita' delle proprie acque da pesca, nonche' di effettuare il controllo diretto sulle uscite e sulle catture, rilasciano il libretto controllo catture che costituisce parte integrante del permesso stesso; sul libretto, prima d'iniziare l'attivita' di pesca, il pescatore deve segnare la data e la zona di pesca; inoltre prima di trasferirsi in altre acque o al termine dell'uscita, deve annotarvi i capi catturati. Gli acquicoltori sono tenuti a presentare annualmente all'ufficio provinciale competente la statistica relativa ai dati delle catture desunti dai libretti, distinti per zone di pesca, preventivamente concordate con l'ufficio medesimo". all'art. 11 e' abrogato il sesto comma; il settimo comma e' sostituito dal seguente nuovo comma: "E' fatto divieto di abbandonare pesce morto lungo le rive."; e' inoltre aggiunto il seguente nuovo comma: "I pescatori devono rimanere nelle immediate vicinanze dei loro attrezzi di esercizio."; all'art. 12, terzo comma, alinea quattro, dopo la parola "posa;" sono aggiunte le seguenti parole "nel periodo da dicembre a marzo l'ora di recupero e' posticipata alle ore 9;"; all'art. 13 il primo comma e' sostituito dai seguenti quattro nuovi commi: "Nelle acque correnti e' consentito l'uso di una sola canna con, al massimo, tre ami o tre ancorette. Nei laghi naturali o artificiali e negli stagni e' consentito l'uso contemporaneo di due canne con, al massimo, tre ami o tre ancorette per ciascuna, o due tirlindane, ovvero l'uso di una "moschiera" o "cameliera" con al massimo sei ami. L'uso del guadino e' permesso per estrarre il pesce gia' catturato. E' consentito l'uso della bilancia di lato non superiore a m 1,50 e con maglia non inferiore a mm 10 solo per la cattura di pesciolini e altri animali acquatici da usarsi come esca"; dopo il quarto comma e' inserito il seguente nuovo comma: "E' fatta altresi' eccezione per un limitato numero di gare di pesca organizzate su acque stagnanti secondo un calendario, che escluda i mesi di luglio e agosto, annualmente predisposto dall'ufficio provinciale competente sulla base delle richieste avanzate dagli acquicoltori; in occasione di tali manifestazioni e' permesso ai garisti la pasturazione con al massimo 1,5 chilogrammi a testa di sfarinati."; il sesto e il settimo comma sono abrogati; all'art. 15, il primo, il terzo e il quarto comma sono abrogati; all'art. 16 la parte relativa alle specie pregiate dell'allegato C di cui al primo comma e' sostituita dal nuovo allegato C, che forma parte integrante, e sostanziale del presente provvedimento; e' inoltre abrogato il secondo comma; dopo l'art. 16 sono introdotti i seguenti nuovi articoli: "Art. 17 - Gare e manifestazioni agonistiche di pesca. Gli acquicoltori, sia in qualita' di titolari che di concessionari del diritto di pesca su acque pubbliche della provincia, possono organizzare sulle proprie acque gare e manifestazioni agonistiche di pesca. I tratti d'acqua dove si svolgono tali attivita' vengono chiusi al normale esercizio della pesca durante il periodo di effettuazione delle medesime. Gli acquicoltori sono tenuti a comunicare, con almeno otto giorni di anticipo, la data delle gare o delle manifestazioni agonistiche, provvedendo a richiedere nel contempo eventuali estensioni del periodo di chiusura della normale attivita' di pesca nonche' la deroga al limite di cattura di cui all'art. 15. I campi di gara e i relativi periodi di chiusura della pesca vengono segnalati mediante cartelli apposti dall'acquicoltore e corrispondenti al campione predisposto dall'ufficio provinciale competente. Per quanto concerne la pasturazione vale quanto disposto all'art. 13. Art. 18 - Regolamenti interni. Gli acquicoltori, sia in qualita' di titolari che di concessionari del diritto di pesca su acque pubbliche della provincia, nell'ambito di appositi regolamenti interni, oltre a fissare le modalita' d'uso e compilazione del libretto controllo catture, possono adottare prescrizioni particolari per l'esercizio della pesca, valevoli sulle proprie acque. Dette prescrizioni, nel rispetto della legge e del regolamento provinciale della pesca, possono riguardare: limitazioni temporali e spaziali dell'attivita' di pesca, riferite anche a parte delle acque in concessione; limitazioni sulle uscite di pesca e sul numero delle catture; maggiorazione delle misure minime esistenti ed introduzione della misura per le specie per le quali non e' prevista dal regolamento; strumenti di pesca ed esche; altre modalita' riguardanti l'esercizio della pesca. La validita' dei regolamenti interni e' subordinata al visto di approvazione da parte dell'ufficio provinciale competente; a tale scopo detti regolamenti verranno inviati in duplice copia al predetto ufficio entro il 30 novembre di ogni amo o comunque con un mese di anticipo rispetto all'apertura della pesca. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nei regolamenti interni, ivi comprese le modalita' d'uso e compilazione del libretto controllo catture, l'associazione concessionaria adotta, in armonia con il proprio statuto, provvedimenti disciplinari commisurati alla gravita' delle infrazioni.". gli articoli dal 17 al 21 vengono rinumerati contrassegnandoli con i numeri 19, 20, 21, 22 e 23. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, addi' 8 marzo 1988 ANGELI Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 marzo 1988 Registro n. 21, foglio n. 93 ________ ALLEGATO C MISURE E DIVIETI Periodo di divieto Specie pregiate Misura Acque Acque minima stagnanti correnti Trota marmorata (Salmo trutta marmorata cuv) 1.10-31.12 1.10-31.1 cm 20 Trota fario (Salmo trutta fario L.) 1.10-31.12 1.10-31.1 cm 20 Trota di lago (Salmo trutta lacustris L.) 1.10-31.12 1.10-31.1 cm 30 Carpione (Salmo trutta carpio L.) 1.12-31.12 1.12-31.12 cm 25 20.6-5.8 20.6-5.8 Salmone (Oncorhyncus sp.) . . 1.10-31.12 1.10-31.1 cm 30 Coregone (Coregonus sp.) . . 15.11-15.12 15.11-15.12 cm 25 Temolo (Thymallus thymallus L.) 15.1-15.4 15.1-15.4 cm 25 Salmerino alpino (Salvelinus alpinus L.) 1.10-15.12 1.10-15.12 cm 15 Salmerino di fontana (Salvelinus fontinalis Mitch.) 1.10-15.12 1.10-15.12 cm 20 Trota iridea (Salmo gairdneri Rich.) 1.10-31.12 1.10-31.1 cm 18 Parte integrante del decreto del presidente della giunta provinciale n. 3-58/Leg. datato 8 marzo 1988.