REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 marzo 1988, n. 6 

  Regolamento di esecuzione dell'art. 7 della legge provinciale 3
gennaio 1986, n. 1, sostituito dall'art. 4 della legge provinciale 19
gennaio 1988, n. 2, concernente: "Norme sul servizio da prestarsi dai
medici e altri beneficiari di assegni o contributi di
specializzazione e/o di pratica".
(GU n.34 del 20-8-1988)

(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  regione Trentino-Alto
Adige n. 21 del 10 maggio 1988)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista  la  legge  provinciale  3  gennaio  1986, n. 1, concernente
"formazione di medici specialisti";
   Visto  in  particolare  l'art.  7  della citata legge provinciale,
sostituito dall'art. 4 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 2,
che  prevede  la  determinazione,  con  regolamento di esecuzione, di
norme sul servizio da prestarsi  dai  beneficiari  degli  assegni  di
specializzazione  o dei contributi, di cui agli articoli 3 e 6, commi
1 e 2, della medesima legge provinciale;
   Vista  la  delibera  della giunta provinciale n. 1284 del 14 marzo
1988,  con  la  quale  e'  stato  approvato  detto   regolamento   di
esecuzione;
 
                               Decreta:
 
   E'  emanato  l'accluso regolamento di esecuzione dell'art. 7 della
legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, sostituito dall'art. 4  della
legge  provinciale  19  gennaio  1988,  n. 2, concernente: "Norme sul
servizio da prestarsi dai medici e altri  beneficiari  di  assegni  o
contributi di specializzazione e/o di pratica".
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino-Alto Adige.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Bolzano, addi' 29 marzo 1988
 
                               MAGNAGO
 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 aprile 1988
Registro n. 5, foglio n. 182
                               ________
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE PROVINCIALE 3
   GENNAIO 1986, N. 1, SOSTITUITO DALL'ART. 4 DELLA LEGGE PROVINCIALE
   19  GENNAIO  1988,  N.  2,  CONCERNENTE  "NORME  SUL  SERVIZIO  DA
   PRESTARSI  DAI  MEDICI E ALTRI BENEFICIARI DI ASSEGNI O CONTRIBUTI
   DI SPECIALIZZAZIONE E/O DI PRATICA".
 
                            Articolo unico
 
   1.   I   beneficiari  degli  assegni  di  specializzazione  o  dei
contributi, di cui agli articoli 3 e 6, commi  1  e  2,  della  legge
provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, devono impegnarsi a prestare 5 anni
di servizio  nel  servizio  sanitario  pubblico  della  provincia  di
Bolzano,  anche  come  convenzionati,  da  espletarsi entro 10 anni a
decorrere dalla data di conseguimento  della  specializzazione  o  di
ultimazione della pratica.
   2. L'erogazione degli assegni e dei contributi e' subordinata alla
presentazione di  apposita  dichiarazione  resa  dall'interessato  su
apposito modulo, con sottoscrizione autenticata, contenente l'impegno
ad osservare la condizione di cui al comma 1.
   3. I beneficiari sono tenuti:
     a)   a   restituire   fino  al  70%  dell'assegno  o  contributo
complessivo, in caso di inosservanza totale dell'impegno  di  cui  al
comma 1;
     b)   a   restituire   fino  al  14%  dell'assegno  o  contributo
complessivo per ogni anno, o frazione superiore a mesi 6, di servizio
non  prestato,  fino ad un massimo di anni 5, in caso di inosservanza
parziale dell'impegno stesso.
   4. L'inosservanza totale o parziale dell'impegno di cui al comma 1
e' accertata con deliberazione della giunta provinciale, su  proposta
dell'assessore  provinciale  competente,  che  determina  l'ammontare
dell'assegno o del contributo da restituirsi, nei limiti  di  cui  al
comma    3,    tenuto    conto    delle   eventuali   giustificazioni
dell'interessato.
   5.  L'inosservanza  dell'impegno  di  cui  al comma 1 non sussiste
qualora  l'interessato  dimostri  di  aver  presentato  domanda   per
l'assunzione  nel  servizio  sanitario  pubblico  della  provincia di
Bolzano ed abbia partecipato ai relativi concorsi risultando  idoneo,
o sia stato incluso nelle graduatorie per convenzionamenti, e non sia
poi stato  invitato  ad  assumere  la  propria  attivita'  presso  il
servizio stesso.
   6.  Le  somme  dovute  in  base  alla  deliberazione  della giunta
provinciale di cui al comma 4 sono  recuperate  con  ingiunzione  del
presidente  della  giunta  provinciale  ai sensi del regio decreto 14
aprile 1910, n. 639.