Regolamento di esecuzione dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, sostituito dall'art. 4 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 2, concernente: "Norme sul servizio da prestarsi dai medici e altri beneficiari di assegni o contributi di specializzazione e/o di pratica".(GU n.34 del 20-8-1988)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 10 maggio 1988) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, concernente "formazione di medici specialisti"; Visto in particolare l'art. 7 della citata legge provinciale, sostituito dall'art. 4 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 2, che prevede la determinazione, con regolamento di esecuzione, di norme sul servizio da prestarsi dai beneficiari degli assegni di specializzazione o dei contributi, di cui agli articoli 3 e 6, commi 1 e 2, della medesima legge provinciale; Vista la delibera della giunta provinciale n. 1284 del 14 marzo 1988, con la quale e' stato approvato detto regolamento di esecuzione; Decreta: E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, sostituito dall'art. 4 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 2, concernente: "Norme sul servizio da prestarsi dai medici e altri beneficiari di assegni o contributi di specializzazione e/o di pratica". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, addi' 29 marzo 1988 MAGNAGO Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 aprile 1988 Registro n. 5, foglio n. 182 ________ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE PROVINCIALE 3 GENNAIO 1986, N. 1, SOSTITUITO DALL'ART. 4 DELLA LEGGE PROVINCIALE 19 GENNAIO 1988, N. 2, CONCERNENTE "NORME SUL SERVIZIO DA PRESTARSI DAI MEDICI E ALTRI BENEFICIARI DI ASSEGNI O CONTRIBUTI DI SPECIALIZZAZIONE E/O DI PRATICA". Articolo unico 1. I beneficiari degli assegni di specializzazione o dei contributi, di cui agli articoli 3 e 6, commi 1 e 2, della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, devono impegnarsi a prestare 5 anni di servizio nel servizio sanitario pubblico della provincia di Bolzano, anche come convenzionati, da espletarsi entro 10 anni a decorrere dalla data di conseguimento della specializzazione o di ultimazione della pratica. 2. L'erogazione degli assegni e dei contributi e' subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione resa dall'interessato su apposito modulo, con sottoscrizione autenticata, contenente l'impegno ad osservare la condizione di cui al comma 1. 3. I beneficiari sono tenuti: a) a restituire fino al 70% dell'assegno o contributo complessivo, in caso di inosservanza totale dell'impegno di cui al comma 1; b) a restituire fino al 14% dell'assegno o contributo complessivo per ogni anno, o frazione superiore a mesi 6, di servizio non prestato, fino ad un massimo di anni 5, in caso di inosservanza parziale dell'impegno stesso. 4. L'inosservanza totale o parziale dell'impegno di cui al comma 1 e' accertata con deliberazione della giunta provinciale, su proposta dell'assessore provinciale competente, che determina l'ammontare dell'assegno o del contributo da restituirsi, nei limiti di cui al comma 3, tenuto conto delle eventuali giustificazioni dell'interessato. 5. L'inosservanza dell'impegno di cui al comma 1 non sussiste qualora l'interessato dimostri di aver presentato domanda per l'assunzione nel servizio sanitario pubblico della provincia di Bolzano ed abbia partecipato ai relativi concorsi risultando idoneo, o sia stato incluso nelle graduatorie per convenzionamenti, e non sia poi stato invitato ad assumere la propria attivita' presso il servizio stesso. 6. Le somme dovute in base alla deliberazione della giunta provinciale di cui al comma 4 sono recuperate con ingiunzione del presidente della giunta provinciale ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.