REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE PROVINCIALE 18 aprile 1988, n. 14 

Integrazioni alla legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 32,
"Disciplina e regolamentazione dell'attivita' di tassidermisti ed
imbalsamatori".
(GU n.34 del 20-8-1988)

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  regione Trentino-Alto
Adige n. 23 del 26 aprile 1988)
 
                       IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                             HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  All'art. 3 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 32, e'
aggiunto il seguente nuovo comma:
   "3.  In  deroga  a  quanto stabilito nei due precedenti commi, per
scopi scientifici o didattici la giunta provinciale puo'  autorizzare
i  Musei di scienze naturali di Trento e Rovereto o altri enti aventi
esclusivamente  scopi   scientifici   o   didattici   ad   esercitare
direttamente    o    avvalendosi   di   tassidermistici   autorizzati
l'imbalsamazione di qualsiasi animale; per gli esemplari appartenenti
a  specie  oggetto  di  tutela  da  parte delle leggi venatorie e non
incluse nell'elenco di quelle cacciabili deve  essere  dichiarata  la
legittima provenienza mediante certificazione rilasciata dal Servizio
provinciale foreste, caccia e pesca".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della provincia.
    Trento, addi' 18 aprile 1988
 
                                ANGELI
 
Visto, il commissario del Governo per la provincia: CATALANI