REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1988, n. 16 

  Abrogazione del quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 16
maggio 1986, n. 13, concernente interventi per la valorizzazione
delle lavorazioni artigiane artistiche e tradizionali e
dell'abbigliamento su misura.
(GU n.28 del 9-7-1988)

la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  E'  abrogato il quinto comma dell'art. 3 della legge regionale
16 maggio 1986, n. 13.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
    Bologna, addi' 3 maggio 1988
 
                               GUERZONI