Abrogazione del quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 16 maggio 1986, n. 13, concernente interventi per la valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura.(GU n.28 del 9-7-1988)
la seguente legge: Articolo unico 1. E' abrogato il quinto comma dell'art. 3 della legge regionale 16 maggio 1986, n. 13. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna. Bologna, addi' 3 maggio 1988 GUERZONI