Modifica dell'art. 5 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15 concernente servizi di mensa.(GU n.35 del 27-8-1988)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 17 maggio 1988) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 5 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15, e' aggiunto il seguente nuovo comma: "Al servizio di mensa e' ammesso altresi' il personale insegnante tenuto a prestare, durante la mensa, attivita' di vigilanza e di assistenza agli alunni delle scuole elementari e delle scuole medie inferiori frequentanti rispettivamente il tempo pieno o il tempo prolungato. La quota mensa a carico del predetto personale e' determinata annualmente dalla giunta provinciale; al finanziamento dei relativi oneri si provvede con le quote a carico del personale insegnante e con i fondi assegnati ai sensi dell'art. 13". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. Trento, addi' 6 maggio 1988 ANGELI Visto, il commissario del Governo per la Provincia: CATALANI