REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 1988, n. 19 

  Sostituzione del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 4
giugno 1980, n. 50 (Normativa organica su turismo).
(GU n.36 del 3-9-1988)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 5
                          del 1 marzo 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il  primo  comma dell'art. 11 della legge regionale 4 giugno 1980,
n. 50, e' sostituito dal seguente:
   "La  concessione dei mutui a tasso agevolato previsti dal presente
titolo  e'   subordinata   ad   iscrizione   ipotecaria,   a   favore
dell'Istituto  di  credito  mutuante, sugli immobili per i quali sono
stati concessi i finanziamenti, e/o all'acquisizione di altre  idonee
garanzie,   reali   o  personali,  che  il  soggetto  richiedente  le
provvidenze sia in grado di prestare. La capienza di tali garanzie e'
vagliata dall'Istituto di credito mutuante".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, addi' 10 febbraio 1988
 
                               MATTUCCI