REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1988, n. 26 

  Legge regionale 17 novembre 1986, n. 51. Disciplina delle attivita'
di organizzazione di viaggio. Interpretazione autentica dell'art.  8,
quarto comma.
(GU n.39 del 24-9-1988)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 26
                          del 3 maggio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   Il  comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 17 novembre 1986, n.
51 deve essere  interpretato  nel  senso  che  la  presentazione  del
diploma rilasciato dagli Istituti tecnici statali per il turismo, con
esclusione   di   ogni   altro    titolo    equipollente,    equivale
all'accertamento  parziale  di  alcuni  dei  requisiti  professionali
previsti da tale articolo, che  pertanto  vengono  definitivamente  e
completamente  accertati solo con il successivo esame di idoneita' di
cui all'articolo 11 della legge stessa relativamente alle  conoscenze
di cui al punto a) dell'art. 8, primo comma.
   La  presente  legge  e'  pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come leggge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 23 aprile 1988
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 15
marzo 1988 e deve considerarsi vistata per decorrenza dei  termini  a
norma  dell'art. 27 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione.