Legge regionale 17 novembre 1986, n. 51. Disciplina delle attivita' di organizzazione di viaggio. Interpretazione autentica dell'art. 8, quarto comma.(GU n.39 del 24-9-1988)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 26 del 3 maggio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 17 novembre 1986, n. 51 deve essere interpretato nel senso che la presentazione del diploma rilasciato dagli Istituti tecnici statali per il turismo, con esclusione di ogni altro titolo equipollente, equivale all'accertamento parziale di alcuni dei requisiti professionali previsti da tale articolo, che pertanto vengono definitivamente e completamente accertati solo con il successivo esame di idoneita' di cui all'articolo 11 della legge stessa relativamente alle conoscenze di cui al punto a) dell'art. 8, primo comma. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come leggge della regione Toscana. Firenze, addi' 23 aprile 1988 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 15 marzo 1988 e deve considerarsi vistata per decorrenza dei termini a norma dell'art. 27 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione.