REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1988, n. 33 

  Indennita' di carica dei presidenti e dei membri della giunta
esecutiva delle comunita' montane.
(GU n.40 del 1-10-1988)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 30
                         del 25 maggio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   Ai presidenti delle Comunita' montane e' corrisposta, in relazione
alla popolazione servita ed alla qualita' ed entita' dei servizi, una
indennita' mensile di carica entro i limiti di quella prevista per il
sindaco di un comune non capoluogo di provincia o di regione e avente
la stessa popolazione della Comunita' montana interessata.
   In  particolare, i limiti massimi dell'indennita' di carica di cui
al  precedente  comma  sono  cosi'  stabiliti,  in  riferimento  alla
popolazione residente nel territorio della Comunita' montana:
     a) fino a 3.000 residenti L. 400.000
     b) fino a 5.000 residenti L. 600.000
     c) fino a 30.000 residenti L. 800.000
     d) fino a 50.000 residenti L. 900.000
     e) fino a 100.000 residenti L. 1.100.000
     f) fino a 250.000 residenti L. 1.300.000
   Si  applicano,  in  riferimento alle indennita' stabilite ai sensi
dei precedenti commi, le  disposizioni  di  cui  all'art.  2,  terzo,
quarto  e quinto comma, della legge regionale 8 novembre 1982, n. 81,
come sostituite dall'art. 2 della legge regionale 4 agosto  1986,  n.
36.
   La  misura  dell'indennita' di carica e' deliberata dall'assemblea
della Comunita' montana.
   Agli   amministratori  delle  Comunita'  montane  ai  quali  viene
corrisposta l'indennita' di carica non  competono  le  indennita'  di
presenza  previste dall'art. 4 della legge regionale 8 novembre 1982,
n. 81 e successive modifiche.
   Le  disposizioni  di cui all'art. 2 della legge regionale 4 agosto
1986, n. 36 sono abrogate, relativamente alle parti in contrasto  con
la presente legge.
   Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal
1 giugno 1987.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 16 maggio 1988
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 19
aprile 1988 ed e' stata vistata dal  commissario  del  Governo  il  7
maggio 1988.