Norme urgenti e transitorie per la redazione del documento preliminare al Q.R.R. (Quadro di riferimento regionale).(GU n.40 del 1-10-1988)
(Pubblicata nel Bolletino ufficiale della regione Abruzzo n. 13 dell'11 maggio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico In via transitoria le province possono procedere alla elaborazione e ordinazione del documento preliminare al P.T.P. di cui al primo comma dell'art. 8 della legge regionale n. 18/1983. Fermo restando il procedimento formativo del P.T.P. l'approvazione definitiva di cui all'ottavo comma del citato art. 8 e' subordinata all'adozione del documento preliminare al Q.R.R. (Quadro di riferimento regionale) di cui al primo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 18/1983. La Regione in deroga a quanto previsto all'art. 40, provvede d'urgenza tramite il settore urbanistica e BB.AA. d'intesa con il settore programmazione alla redazione del documento preliminare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine su proposta del componente la giunta regionale preposto al settore urbanistica e BB.AA. istituisce un gruppo di lavoro ristretto composto dal coordinatore, dai responsabili (o loro delegati) dei servizi ambientali, pianificazione e amministrativo del settore e da un rappresentante del settore programmazione e da 4 esperti esterni. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo. L'Aquila, addi' 24 marzo 1988 MATTUCCI