Integrazione della declaratoria della posizione di Staff "Ricostruzione" di cui al punto 6) dell'allegato n. 4 alla legge regionale 6 giugno 1986 n. 9.(GU n.37 del 10-9-1988)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 30 del 22 giugno 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico La declaratoria della posizione di Staff "Ricostruzione", di cui al punto 6) dell'allegato n. 4 della legge regionale 6 giugno 1986, n. 9, viene cosi' integrata: Compete alla predetta posizione: l'attivita' di programmazione, assistenza coordinamento e promozione di cui all'art. 7 della legge n. 219/1981 e successive modificazioni ed integrazioni; l'attivita' di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al processo di ricostruzione, con frequenza semestrale, anche al fine di formulare proposte per i programmi finanziari in materia; l'attuazione di specifici compiti assegnati alla Regione dalle leggi in materia di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite da calamita' naturali, escluse le competenze in materia di protezione civile; l'effettuazione dei controlli di cui alla legge regionale 29 agosto 1983, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni; lo svolgimento di attivita' di studio, analisi e ricerca tecnica, giuridica e legislativa in materia di ricostruzione el fine di promuovere un concreto snellimento delle procedure ed un corretto intervento sul territorio e nei rapporti con il Governo e il Parlamento, fatte salve le materie relative ai settori produttivi. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata. Potenza, addi' 17 giugno 1987 MICHETTI