Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 agosto 1985, n. 32, concernente: interventi straordinari di sostegno all'occupazione giovanile con particolare riferimento alla promozione di una imprenditorialita' allo sviluppo del terziario qualificato ed alla elevazione della qualita' della vita.(GU n.37 del 10-9-1988)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 57 del 16 dicembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Per l'anno 1987 i termini per la presentazione delle domande di cui alla legge regionale 29 agosto 1985 n. 32 sono fissati al 15 giorno dalla data di pubblicazione della presente legge. Il piano annuale di intervento per l'anno 1987 sara' approvato, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della legge regionale 29 agosto 1985, n. 32, dalla giunta regionale, su parere della competente commissione consiliare con riguardo a tutte le istanze prodotte entro il termine di cui al comma precedente. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata. Potenza, addi' 9 dicembre 1987 MICHETTI