REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 1988, n. 28 

  Norma integrativa dell'art. 1 della legge regionale 22 aprile 1987,
n. 25, concernente: "Norme per l'inquadramento nei ruoli organici dei
comuni del personale di cui all'art. 2 della legge regionale 8 maggio
1984, n. 20".
(GU n.46 del 12-11-1988)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 29
                         dell'8 agosto 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  Al  secondo  comma dell'art. 1 della legge regionale 22 aprile
1987, n. 25, dopo l'ultima frase, e' aggiunta la seguente:
   "In  difetto  del  possesso del requisito del diploma della scuola
dell'obbligo,  i  concorrenti  dovranno  sostenere,  nell'ambito  del
concorso, una prova di cultura generale".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Cagliari, addi' 2 agosto 1988
 
                                MELIS