REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1988, n. 32 

  Ulteriore modificazione della legge regionale 1 settembre 1981, n.
66. Istituzione dell'ente regionale di gestione dei servizi per il
diritto allo studio universitario.
(GU n.52 del 24-12-1988)

       (Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
           della regione Umbria n. 59 del 6 settembre 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 1 settembre 1981, n.
66 e' sostituito dal seguente:
   "Il  consiglio  di  amministrazione  dell'ente  e'  composto da 19
membri dei quali:
     a)  sette  rappresentanti  della  Regione  eletti  dal consiglio
regionale con voto limitato a cinque;
     b)  un  rappresentante  per  ciascuno dei comuni di Perugia e di
Terni;
     c)  un  rappresentante  per  ciascuna  provincia di Perugia e di
Terni;
     d)  due  rappresentanti  dei  docenti  eletti  dal  consiglio di
amministrazione dell'Universita' degli  studi  di  Perugia  con  voto
limitato;
     e)  quattro  studenti  che siano in corso di laurea eletti dagli
studenti stessi;
     f)  il  rettore dell'Universita' degli studi di Perugia o un suo
delegato;
     g) il rettore dell'Universita' italiana per stranieri di Perugia
o un suo delegato".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Umbria.
    Perugia, addi' 30 agosto 1988
 
                              MANDARINI