Ulteriore modificazione della legge regionale 1 settembre 1981, n. 66. Istituzione dell'ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario.(GU n.52 del 24-12-1988)
(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 59 del 6 settembre 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 66 e' sostituito dal seguente: "Il consiglio di amministrazione dell'ente e' composto da 19 membri dei quali: a) sette rappresentanti della Regione eletti dal consiglio regionale con voto limitato a cinque; b) un rappresentante per ciascuno dei comuni di Perugia e di Terni; c) un rappresentante per ciascuna provincia di Perugia e di Terni; d) due rappresentanti dei docenti eletti dal consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Perugia con voto limitato; e) quattro studenti che siano in corso di laurea eletti dagli studenti stessi; f) il rettore dell'Universita' degli studi di Perugia o un suo delegato; g) il rettore dell'Universita' italiana per stranieri di Perugia o un suo delegato". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria. Perugia, addi' 30 agosto 1988 MANDARINI