Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 4 agosto 1981, n. 2 concernente la regolamentazione del dipartimento di emergenza ed accettazione dell'ospedale generale regionale della Valle d'Aosta di cui alla deliberazione del consiglio regionale n. 359 del 18 ottobre 1977.(GU n.2 del 14-1-1989)
le seguenti norme regolamentari: Articolo unico Dopo l'art. 13 del regolamento regionale 4 agosto 1981, n. 2 e' aggiunto il seguente art. 14: "Art. 14. (Disposizioni transitorie e finali). - In attesa di apposite disposizioni che, nel quadro delle finalita' e degli obiettivi della programmazione sanitaria statale e regionale, disciplinino il funzionamento del modello organizzativo di tipo dipartimentale, al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle attivita' attribuite al dipartimento di emergenza ed accettazione secondo le disposizioni del regolamento regionale 4 agosto 1981, n. 2, tutte le funzioni attribuite al comitato direttivo del dipartimento ed al suo coordinatore sono esercitate dal dirigente sanitario della unita' operativa di vigilanza igienico-sanitaria, organizzazione e controllo attivita' sanitarie. Tale dirigente deve comunque assicurare almeno l'espletamento delle attivita' di pronto soccorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, secondo le indicazioni operative del comitato di gestione". Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Aosta, addi' 15 gennaio 1988 ROLLANDIN