REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 15 gennaio 1988, n. 1 

  Modifiche  ed  integrazioni al regolamento regionale 4 agosto 1981,
n. 2 concernente la regolamentazione del dipartimento di emergenza ed
accettazione  dell'ospedale generale regionale della Valle d'Aosta di
cui alla deliberazione del consiglio regionale n. 359 del 18  ottobre
1977.
(GU n.2 del 14-1-1989)

le seguenti norme regolamentari:
 
                            Articolo unico
 
   Dopo  l'art.  13  del regolamento regionale 4 agosto 1981, n. 2 e'
aggiunto il seguente art. 14:
   "Art.  14.  (Disposizioni  transitorie  e  finali). - In attesa di
apposite  disposizioni  che,  nel  quadro  delle  finalita'  e  degli
obiettivi   della   programmazione  sanitaria  statale  e  regionale,
disciplinino il  funzionamento  del  modello  organizzativo  di  tipo
dipartimentale, al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle
attivita' attribuite al dipartimento  di  emergenza  ed  accettazione
secondo  le  disposizioni del regolamento regionale 4 agosto 1981, n.
2,  tutte  le  funzioni  attribuite   al   comitato   direttivo   del
dipartimento  ed  al  suo  coordinatore sono esercitate dal dirigente
sanitario della unita'  operativa  di  vigilanza  igienico-sanitaria,
organizzazione e controllo attivita' sanitarie.
   Tale  dirigente  deve  comunque  assicurare  almeno l'espletamento
delle attivita' di pronto soccorso di cui al decreto  del  Presidente
della  Repubblica  27  marzo  1969,  n.  128,  secondo le indicazioni
operative del comitato di gestione".
   Il  presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Aosta, addi' 15 gennaio 1988
 
                              ROLLANDIN