REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1988, n. 50 

  Assistenza universitaria agli studenti stranieri.
(GU n.5 del 4-2-1989)

la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  Dopo  l'ultimo  comma  dell'art.  3  della  legge regionale 22
ottobre 1982, n. 50, viene aggiunto il seguente comma:
   "Nel  caso di eccezionali comprovate situazioni di necessita' sono
altresi' ammessi a fruire  degli  interventi  previsti  gli  studenti
stranieri  e  apolidi che si trovino sul territorio del Veneto, anche
se non siano assimilati ai cittadini e non risultino  appartenenti  a
Stati per i quali sussista trattamento di reciprocita'".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione Veneto.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Veneto.
    Venezia, addi' 6 settembre 1988
 
                               BERNINI