Modifica dell'art. 50 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 "Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale".(GU n.14 del 8-4-1989)
la seguente legge: Articolo unico 1. Nell'art. 50 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, il comma primo e' sostituito dai seguenti: "Fino al 30 giugno 1989 restano in vigore le norme del titolo IV della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71. E' abrogata la legge regionale 20 aprile 1988, n. 23". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto. Venezia, addi' 15 novembre 1988 BERNINI