REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1988, n. 59 

  Modifica  dell'art.  50  della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54
"Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale".
(GU n.14 del 8-4-1989)

la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  Nell'art.  50  della  legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, il
comma primo e' sostituito dai seguenti:
   "Fino  al  30 giugno 1989 restano in vigore le norme del titolo IV
della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71.
   E' abrogata la legge regionale 20 aprile 1988, n. 23".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione Veneto.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Veneto.
    Venezia, addi' 15 novembre 1988
 
                               BERNINI