Modifica agli articoli 8 e 12 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50, "Norme per la protezione e lo sviluppo della fauna ittica e disciplina dell'eserciizio della acquacoltura, della pesca professionale, sportiva e dilettantistica nelle acque pubbliche interne della regione Veneto".(GU n.14 del 8-4-1989)
la seguente legge: Articolo unico 1. All'art. 8, primo comma, della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50, dopo le parole "compreso il canale Lugugnana del Cavrato e con l'inclusione dei canali Taglio Inferiore (Mirano-Marano) e Draganziolo" si aggiungano le seguenti: "con esclusione delle acque del fiume Livenza che vanno comprese tra quelle della zona B". 2. All'art. 12, primo comma della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50, dopo le parole "storione cm 100" e prima di "anguilla cm 30" aggiungere "storione naccari cm 80". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto. Venezia, addi' 15 novembre 1988 BERNINI