Modalita' per la reintegrazione all'ENEL degli oneri derivanti dalla sospensione e chiusura delle centrali elettronucleari.(GU n.14 del 18-1-1989)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Viste le proprie delibere del 27 novembre e 2 dicembre 1987 concernenti la sospensione dei lavori relativi alle parti civili ed elettromeccaniche afferenti alla parte strettamente nucleare dell'impianto del cantiere di Montalto di Castro; Viste le proprie delibere del 23 dicembre 1987 con le quali e' stata disposta la chiusura della centrale elettronucleare di Foce Verde (Latina) e la sospensione dei lavori della centrale elettronucleare Trino 2 (Trino Vercellese) con l'annullamento, da parte dell'ENEL, dei contratti gia' stipulati; Viste le successive determinazioni adottate in materia dal Consiglio dei Ministri nelle sedute del 1 febbraio, 10 marzo, 25 marzo e 15 aprile 1988; Visto il decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 522, con il quale e' stata disposta la definitiva interruzione dei lavori della centrale nucleare di Montalto di Castro; Considerata l'esigenza di reintegrare l'ENEL degli oneri, diretti ed indiretti, connessi all'attuazione delle misure prescritte, ed alla definitiva sospensione dei lavori relativi alla centrale di Montalto di Castro con la conseguente riconversione ad altro sistema produttivo; Considerato che trattasi di oneri che si riflettono sui costi generali del settore elettrico e che nell'attuale congiuntura internazionale dei prezzi energetici tali costi possono trovare adeguata copertura senza oneri a carico dello Stato e nella sostanziale invarianza dei prezzi al consumo dell'energia elettrica; Delibera: 1. Il comitato, di cui al punto 2 delle delibere CIPE 23 dicembre 1987, a cui l'ENEL dovra' fornire specifica e documentata rendicontazione, provvedera' anche all'accertamento degli oneri, diretti ed indiretti, derivanti dalla sospensione dei lavori di cantiere nella centrale di Montalto di Castro e dalle successive determinazioni adottate in ordine alla definitiva interruzione dei lavori stessi. Detto comitato e' integrato da un rappresentante della segreteria generale del Comitato interministeriale prezzi (CIP). L'importo degli oneri da rimborsare potra' essere accertato e liquidato anche in piu' soluzioni. 2. Il CIP, attraverso il meccanismo della Cassa conguaglio settore elettrico, presso la quale potra' essere istituito un apposito conto di gestione, provvedera' al rimborso degli oneri connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare, nei limiti delle valutazioni effettuate dal comitato di cui al punto 1. In pendenza degli accertamenti demandati al suddetto comitato, potranno essere effettuate erogazioni a titolo di acconto, nei limiti della disponibilita' dell'apposito conto di gestione e previa autorizzazione del comitato stesso. 3. Per assicurare gli adempimenti di cui al precedente punto 2, con suo provvedimento, il CIP disporra', entro il 31 dicembre 1988, il mantenimento della maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico, di cui al provvedimento CIP n. 3 del 27 gennaio 1988, paragrafo d), punto 1. Roma, addi' 21 dicembre 1988 Il Presidente delegato: FANFANI