Approvazione del programma pluriennale di emergenza per la costruzione di impianti termoelettrici predisposto dall'ENEL, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 880.(GU n.14 del 18-1-1989)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'ENEL e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Vista la legge 15 dicembre 1962, n. 1670, sull'organizzazione dell'ENEL; Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 880, sulla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e in particolare l'art. 2 che prescrive che i programmi pluriennali di costruzione di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, siano approvati dal CIPE d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48; Vista la legge 2 agosto 1975, n. 393, recante norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione ed impiego di energia elettrica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e in particolare l'art. 17 che prevede che le autorizzazioni del Ministro dell'industria siano rilasciate previo un parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della sanita', sentite la regioni interessate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e in particolare l'art. 1 che dispone che i progetti delle centrali termoelettriche vengano sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, con le specificazioni previste al comma 3 del citato art. 1; Vista la risoluzione approvata dalla Camera dei deputati il 18 dicembre 1987 sulle linee del nuovo Piano energetico nazionale; Visti i programmi di costruzione di nuovi impianti di energia elettrica per gli anni 1988-92 predisposti dall'ENEL nel gennaio 1988 e il relativo aggiornamento del giugno 1988; Visto il Piano energetico nazionale (PEN) approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988; Visti le delibere CIPE del 23 dicembre 1987 e il decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 522, che prevedono la chiusura della centrale di Latina, la sospensione dei lavori per la costruzione della centrale di Trino 2 e la riconversione della centrale di Montalto di Castro e data l'attuale indisponibilita' delle centrali di Caorso e Trino 1; Considerati i ritardi accumulati nella costruzione o avvio delle centrali previste dal precedente PEN, approvato dal CIPE il 20 marzo 1986; Considerato che l'ENEL, per far fronte agli impegni presi dall'Italia in materia di limitazione delle emissioni nell'atmosfera di agenti inquinanti ed in particolare in ottemperanza del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, della legge n. 487/1988 e della direttiva CEE n. 609/1988 per i grandi impianti di combustione, ha predisposto un programma di risanamento ambientale sugli impianti in esercizio e che l'esecuzione di detto programma comporta l'esclusione temporanea dal servizio di singoli impianti con conseguente riduzione della produzione di energia elettrica; Considerato che l'ENEL, al fine di assicurare un'adeguata continuita' del servizio limitando nel contempo il ricorso all'estero per ulteriori importazioni garantite di energia elettrica, ha presentato nel giugno 1988 un programma pluriennale di emergenza - recepito dal PEN - che prevede la costruzione di impianti turbogas e a ciclo combinato, alimentati a gas naturale; Considerato inoltre che gli impianti previsti nel programma di emergenza hanno tempi di realizzazione contenuti e possono quindi entrare in servizio a partire dagli anni 1992-93, mentre gli impianti ad impatto normalizzato richiedono tempi di costruzione sensibilmente maggiori; Vista la nota n. 679137 in data 16 novembre 1988 con la quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sottopone al CIPE il citato programma di emergenza di costruzione di impianti termoelettrici predisposto dall'ENEL; Vista l'intesa espressa dalla commissione consultiva interregionale nella seduta del 14 dicembre 1988; Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Delibera: E' approvato il programma di emergenza di costruzione dei seguenti impianti termoelettrici, quale stralcio del programma quinquennale dell'ENEL 1988-1992: 1. Impianti turbogas per complessivi 1480 MW di cui: 1.1. - tredici sezioni da 100 MW ciascuna - per complessivi 1300 MW - destinate al ripotenziamento delle sottoelencate centrali termoelettriche gia' in esercizio, nelle regioni appresso indicate: Lombardia - centrale termoelettrica di Turbigo (Milano): quattro nuove sezioni da 100 MW ciascuna per complessivi 400 MW; Campania - centrale termoelettrica di Napoli Levante (Napoli): tre sezioni da 100 MW ciascuna per complessivi 300 MW; Calabria - centrale termoelettrica di Rossano (Cosenza): quattro sezioni da 100 MW ciascuna per complessivi 400 MW; Sicilia - centrale termoelettrica di Termini Imerese (Palermo): due sezioni da 100 MW ciascuna per complessivi 200 MW; 1.2. - due sezioni da 90 MW per complessivi 180 MW da localizzare sulla costa del Medio Adriatico nell'ambito della regione Molise (comune di Larino). 2. Impianti termoelettrici a ciclo combinato per complessivi 1500 MW (cinque moduli da 300 MW) di cui: 2.1. - 1200 MW (quattro moduli da 300 MW), ubicati in siti gia' utilizzati per centrali nucleari, da realizzare nelle seguenti regioni: Piemonte - due moduli da 300 MW ciascuno per complessivi 600 MW a Trino (Vercelli); Lazio - un modulo da 300 MW a Latina; Campania - un modulo da 300 MW al Garigliano (Caserta); 2.2. - un modulo da 300 MW da localizzare nella regione Puglia (comune di Candela). Il Ministro dell'industria prima dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei singoli impianti accertera' che: venga rilasciato il parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della sanita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88 citato nelle premesse; venga espletata la procedura di valutazione di impatto ambientale nelle modalita' e nei casi previsti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/88 citato nelle premesse. Roma, addi' 21 dicembre 1988 Il Presidente delegato: FANFANI