DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1988
Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.(GU n.16 del 20-1-1989)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 ottobre 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135 (e la tabella XVIII- bis ad esso allegata), con il quale e' stato istituito il corso di laurea in "odontoiatria e protesi dentaria" presso la facolta' di medicina e chirurgia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1980, n. 683, con il quale e' stata inserita nello statuto dell'Ateneo di Torino la predetta tabella XVIII- bis, relativa al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1980, n. 683, e' integrato come segue: Non si puo' essere ammessi Se non si e' superato l'esa- a sostenere l'esame di: me di: medicina legale e delle istituzioni di anatomia assicurazioni e deontologia ed istologia patologica in odontostomatologia (semestrale) per gli studenti iscritti al 3 anno di corso. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 4 febbraio 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 novembre 1988 Registro n. 73 Istruzione, foglio n. 276