DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1988 

  Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di
Torino.
(GU n.16 del 20-1-1989)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2284,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 ottobre 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980,
n. 135 (e la tabella XVIII- bis ad esso allegata), con  il  quale  e'
stato  istituito  il  corso  di  laurea  in  "odontoiatria  e protesi
dentaria" presso la facolta' di medicina e chirurgia;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1980,
n. 683, con il quale e' stata inserita nello statuto  dell'Ateneo  di
Torino la predetta tabella XVIII- bis, relativa al corso di laurea in
odontoiatria e protesi dentaria;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita'  degli  studi  di Torino e convalidati dal Consiglio
universitario nazionale nel suo parere;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Torino, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  L'art.  66  del  decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1980, n. 683, e' integrato come segue:
Non si puo' essere ammessi        Se non si e' superato l'esa-
  a sostenere l'esame di:           me di:
  medicina legale e delle           istituzioni di anatomia
assicurazioni e deontologia       ed istologia patologica
in odontostomatologia
(semestrale) per gli studenti
iscritti al 3› anno di corso.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 4 febbraio 1988
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 novembre 1988
Registro n. 73 Istruzione, foglio n. 276